Cassazione Penale, Sentenza n. 48313/2022 del 20/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche solo dopo la cassazione rescindente. Privitera lamentava che, malgrado il riconoscimento ex novo delle attenuanti, la Corte non avesse rideterminato la pena coerentemente con il principio enunciato dalla Cassazione rescindente. Intelisano deduceva violazione delle norme processuali (artt. 627 e 628 c.p.p.), contraddittorietà della motivazione e che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena, aveva illegittimamente innalzato la pena base da 4 a 6 anni (applicando una disposizione peggiorativa entrata in vigore dopo il fatto), violando il divieto di reformatio in peius in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di Privitera manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha invece accolto il motivo di Intelisano: ha annullato la parte della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio (pena) perché la Corte di merito aveva modificato la pena base in violazione del giudicato interno e del divieto di reformatio in peius, disponendo il rinvio ad altra sezione per la rideterminazione della pena secondo i criteri indicati e tenendo conto della normativa sanzionatoria vigente ratione temporis. L'annullamento sul punto è stato esteso anche a Privitera ai sensi dell'art. 587 c.p.p.
Norme richiamate
art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Richiamato nella requisitoria del P.M. come base per chiedere l'annullamento della sentenza con rinvio; norma utilizzata per fondare la richiesta di cassazione parziale.
Citato dalle difese in relazione all'obbligo di uniformità alla statuizione di legittimità; il Collegio ha ritenuto che la Corte di merito si fosse formalmente attenuta alle statuizioni rescissorie con riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche (nel caso di Privitera).
Invocato dal ricorrente Intelisano per censurare la modifica della determinazione della pena; la pronuncia evidenzia che non si poteva applicare una disposizione peggiorativa successiva al fatto per aumentare la pena base, in mancanza di impugnazione del P.M.
Richiamato nella critica alla motivazione e alla coerenza del calcolo della pena; la Corte ha valutato la questione nel quadro del rispetto del giudicato interno e della logica del calcolo delle componenti di pena.
Interpretato in senso estensivo: il divieto di reformatio in peius, quando l'appello è proposto solo dall'imputato, impedisce non solo l'irrogazione di una pena complessiva più grave ma anche l'alterazione degli elementi autonomi (es. pena base) che concorrono a determinarla.
Applicato per estendere gli effetti dell'annullamento ad altro imputato non ricorrente ma presente nel giudizio di cassazione, quando il motivo accolto non è esclusivamente personale.
Riferita nella sentenza la questione dell'entrata in vigore di una disposizione peggiorativa successiva alla commissione del fatto; la Corte ha richiamato il principio che non è consentito applicare tale norma per aggravare la posizione dell'imputato in assenza di iniziativa del P.M.
Massime di principio
- Se l'appello è proposto solo dall'imputato, il divieto di reformatio in peius impedisce alla corte adita di aumentare la pena complessiva o di modificare in peius elementi autonomi della determinazione della pena (ad es. la pena base).
- Quando la Cassazione annulla una sentenza per mancato riconoscimento di attenuanti e rinvia, la corte di merito deve adeguarsi alla statuizione di legittimità e non può, in assenza di impugnazione del P.M., applicare cambiamenti peggiorativi nella determinazione della pena.
- L'annullamento parziale relativo al trattamento sanzionatorio comporta il rinvio per nuova determinazione della pena che deve tener conto delle norme sanzionatorie vigenti ratione temporis (applicazione della normativa più favorevole al fatto), ma il calcolo concreto resta di competenza del giudice di merito.
- L'effetto dell'annullamento per un motivo non esclusivamente personale può estendersi ai coimputati presenti nel giudizio di cassazione che non abbiano impugnato quel profilo, ai sensi dell'art. 587 c.p.p.
- Per evitare che la decisione di merito peggiori la posizione dell'imputato dopo un suo ricorso, il pubblico ministero deve valutare l'opportunità di proporre impugnazione; in assenza di tale iniziativa la corte non può aggravare la pena.
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