Cassazione Civile, Ordinanza n. 32492/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno d'imposta 2012, impugnato dal contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo non provata una regolare delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l'atto. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'esito, dichiarando la nullità dell'accertamento perché non sottoscritto dal direttore e ritenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato la regolarità della delega, per difetto di specifiche ragioni del trasferimento e di un congruo termine di validità. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che la delega prodotta era nominativa, motivata e con termine di validità preciso. Il contribuente non si è costituito in cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo fondato il motivo di censura. Ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni; pertanto non richiede, ai fini della validità, l'indicazione nominativa del delegato né la durata della delega, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica nell'organizzazione interna dell'ufficio e la possibilità di verifica ex post del potere di firma. Poiché la CTR non si è attenuta a tali principi e, nel caso concreto, la delega risultava comunque nominativa, temporalmente delimitata, specifica nei compiti e adeguatamente motivata, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
È stato invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, in relazione alla disciplina della sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di soggetto diverso dal direttore può essere legittimata da una delega di firma; tale delega, secondo la Corte, non richiede necessariamente nominatività né durata espressa, purché consenta la verifica del potere di firma e riguardi un decentramento interno privo di rilevanza esterna.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento tributario ex art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973 integra una delega di firma e non una delega di funzioni, con conseguente mantenimento dell'imputazione dell'atto all'organo titolare del potere.
- Ai fini della validità della delega di firma nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, non è necessario che l'atto rechi necessariamente il nominativo del delegato o la durata della delega, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica o di elementi idonei a consentire la verifica successiva della legittimazione alla firma.
- Se la delega prodotta in giudizio risulta nominativa, temporalmente delimitata, specifica quanto ai poteri conferiti e motivata, il giudice non può negarne la validità sulla base della sola assenza dei requisiti non richiesti dalla disciplina applicabile.
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