Cassazione Penale, Sentenza n. 20074/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta di riesame reale (ex art. 324 c.p.p.) proposta in favore di Davide Cavigioli relativa al sequestro preventivo della somma di euro 4.500, con riferimento alle ipotesi di reato indicate (artt. 586 bis, 648 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente sostiene che la richiesta di riesame era stata trasmessa tramite PEC il 19/07/2024 alle ore 23:48 (quindi tempestiva entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla notifica del 09/07/2024), mentre la cancelleria ha apposto sul documento il timbro "Pervenuto" con data 20/07/2024, ritenendo quindi la richiesta tardiva; il ricorrente invoca l'art. 87-bis del d.lgs. 150/2022 in materia di deposito tramite PEC.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il timbro di cancelleria "Pervenuto" con data 20/07/2024, apposto sull'originale scaricato dalla cancelleria, abbia piena efficacia probatoria in assenza di prova contraria. Il ricorrente aveva prodotto solo la stampa della ricevuta di invio della PEC (19/07/2024 ore 23:48) ma non la "ricevuta di avvenuta consegna" sottoscritta dal gestore né la copia dell'annotazione di deposito predisposta dalla cancelleria ai sensi dell'art. 87-bis comma 2 d.lgs. 150/2022; pertanto non è stata dimostrata la ricezione nella casella destinataria in data 19/07/2024. Di conseguenza il Tribunale aveva correttamente dichiarato la tardività della richiesta di riesame. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto legislativo n.150 del 10 ottobre 2022, art. 87-bis
"Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze"; comma 2: "Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica di provenienza."
La Corte ricorda che la prova della data di ricezione degli atti inviati tramite PEC è fornita dall'annotazione/attestazione di cancelleria prevista dal comma 2; in mancanza di tale annotazione, grava sul difensore l'onere di produrre la ricevuta di avvenuta consegna o l'originale informatico sottoscritto dal gestore per dimostrare la tempestività.
codice di procedura penale, art. 324
Norma che disciplina il riesame del provvedimento cautelare; la questione processuale verte sulla tempestività della istanza di riesame ex art. 324 c.p.p.
codice di procedura penale, art. 616
Disposizione applicata per l'onere delle spese del procedimento e per la misura da versare alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata o con profili di colpa.
artt. 586-bis, 648 c.p. e 73 d.P.R. 309/1990
Norme sostanziali relative alle ipotesi di reato per le quali è stato disposto il sequestro preventivo; citate come oggetto del procedimento ma non determinanti per la decisione sulla tempestività dell'impugnazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Rv. 28166)
Principio richiamato secondo cui, in mancanza dell'annotazione di cancelleria, il difensore deve provare la ricezione mediante l'originale informatico del messaggio sottoscritto dal gestore o la ricevuta di avvenuta consegna.
Massime di principio
- La timbratura di "Pervenuto" apposta dalla cancelleria ha pieno valore probatorio sulla data di ricezione dell'atto finché il mittente non produce prova contraria valida (ricevuta di avvenuta consegna PEC o originale informatico sottoscritto dal gestore).
- Per dimostrare la tempestività di un deposito tramite PEC è necessario allegare sia la prova di invio sia la ricevuta di avvenuta consegna (o l'originale informatico), oppure la annotazione di ricezione operata dalla cancelleria ai sensi dell'art. 87-bis d.lgs. 150/2022.
- Se l'invio è effettuato vicino alla scadenza, il difensore dovrebbe prevedere margini temporali e conservare tutte le ricevute formali (invio e consegna) e, se possibile, ottenere conferma di annotazione dalla cancelleria per evitare contestazioni sulla tempestività.
- In assenza della documentazione probatoria richiesta, il giudice applicherà la data risultante dal timbro di cancelleria; l'onere della prova della tempestività grava sul mittente.
- Quando la cancelleria non effettua l'annotazione prevista dall'art. 87-bis comma 2, la mancata produzione da parte del difensore della ricevuta di avvenuta consegna o dell'originale informatico comporta il rischio di dichiarazione di inammissibilità per tardività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20050/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20051/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20052/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20053/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20054/2025 del 29/05/2025
- Sentenza penale · 29 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 20055/2025 del 29/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →