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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04528/2026 del 28/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione per imposta di registro complementare relativo alla vendita di un immobile alberghiero. L’Amministrazione finanziaria aveva riqualificato l’operazione, nel contesto di altre operazioni infragruppo e delle circostanze complessive, come cessione d’azienda, contestando un abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della L. 212/2000. La società acquirente aveva impugnato l’avviso, ma i giudici tributari di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso. In cassazione la società ha proposto quattro motivi; nel testo della decisione, però, il profilo decisivo è divenuto la memoria con cui la ricorrente ha dedotto l’intervenuto giudicato favorevole formatosi, in un giudizio parallelo sul medesimo avviso, nei confronti della coobbligata venditrice dell’immobile. La ricorrente ha chiesto l’estensione di tale giudicato anche a sé ex art. 1306, comma 2, c.c., sostenendo che non vi fosse un giudicato contrario già formatosi nei suoi confronti e che la precedente decisione definitiva avesse escluso in fatto il disegno abusivo posto a base della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società contribuente e annullando l’avviso di liquidazione. La decisione si fonda in via assorbente sull’estensione del giudicato favorevole formatosi nei confronti della coobbligata solidale, derivante da una precedente ordinanza della Cassazione che aveva confermato l’annullamento del medesimo avviso per la venditrice dell’immobile. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis L. 212/2000

    richiamato come base della contestazione di abuso del diritto posta a fondamento dell’avviso di liquidazione; la precedente decisione definitiva ha escluso in fatto la sussistenza del disegno abusivo

  • art. 1306, comma 2, c.c.

    il giudicato favorevole formatosi nei confronti di uno dei coobbligati solidali può essere opposto anche dall’altro coobbligato, purché nei suoi confronti non si sia già formato un giudicato contrario

  • art. 2019/ORA00001

    numero dell’avviso di liquidazione impugnato; non è una norma ma un atto richiamato nel testo

Massime di principio

  • In materia di solidarietà tributaria, il coobbligato può avvalersi del giudicato favorevole intervenuto in un giudizio promosso da altro obbligato, in applicazione dell’art. 1306, comma 2, c.c., sempre che nei suoi confronti non si sia già formato un giudicato autonomo e contrario.
  • L’estensione del giudicato favorevole opera anche quando la decisione favorevole all’altro coobbligato sia successiva e derivi da una pronuncia di legittimità, purché il titolo impositivo sia il medesimo e la ragione dell’annullamento sia comune e oggettiva.
  • Quando il giudicato estensibile incide integralmente sulla pretesa tributaria e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, annullando direttamente l’atto impositivo.
  • In presenza di giudicato favorevole formato sul medesimo avviso e su una questione comune ai coobbligati, l’eventuale contenzioso dell’altro debitore solidale non impedisce l’opponibilità del giudicato, salvo che sia già intervenuta una decisione definitiva sfavorevole nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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