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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37105/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra tre condanne (sentenze del 23/6/21, 6/10/22 riformata e resa irrevocabile e 24/9/24), lamentando in particolare la carenza assoluta di motivazione in relazione allo stato di tossicodipendenza. Sosteneva che la tossicodipendenza, documentata da certificazioni, avrebbe dovuto essere valutata come elemento unificante che collegava i reati e giustificasse il riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse correttamente valutato gli indici di unitarietà (omogeneità tipologica, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e, pur avendo considerato lo stato di tossicodipendenza, ne ha sottovalutato la rilevanza alla luce dell'ampio divario temporale tra alcune fattispecie (in particolare un intervallo di cinque anni) e della mancanza di altri indici concreti di una programmata unità progettuale. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in sede esecutiva, incombe sul condannato un rigoroso onere di allegazione di elementi sintomatici della preventiva programmazione unitaria. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma invocata come paradigma del motivo di ricorso (carenza di motivazione).

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione tra reati; la Corte richiama che la continuazione richiede prova di una programmazione unitaria e non si può riconoscere automaticamente per mera reiterazione.

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nella giurisprudenza citata: la modifica normativa impone rigore nell'accertamento della continuazione in sede esecutiva e rafforza l'onere di allegazione a carico del condannato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione applicata in conseguenza dell'inammissibilità: condanna alle spese e pagamento in favore della Cassa delle ammende.

  • Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018 (Bencivenga)

    Giurisprudenza fondamentale richiamata: in sede esecutiva l'onere di allegazione per il riconoscimento della continuazione grava sul condannato ed è particolarmente stringente; occorrono elementi concreti dimostranti la programmazione unitaria.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Sgargialo)

    Richiama i fattori indiziari rilevanti per la continuazione (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità) e il principio secondo cui la mera presenza di alcuni indici non è sufficiente senza un ragionamento coerente.

  • Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019 (Avanzini) e altre sezioni (Trapasso, Iannella)

    Giurisprudenza che ammette che lo stato di tossicodipendenza può contribuire a giustificare l'unicità del disegno criminoso, ma soltanto se connesso ad altri elementi richiesti dalla giurisprudenza per la continuazione.

Massime di principio

  • In sede esecutiva l'onere di allegazione per il riconoscimento della continuazione grava in modo stringente sul condannato: bisogna dimostrare la programmazione unitaria dei reati, non limitarsi a elementi generici.
  • La tossicodipendenza, anche se documentata, non basta di per sé a determinare la continuazione: va provato il nesso tra la dipendenza e la programmazione unitaria delle condotte, insieme agli altri indici (contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità).
  • Un significativo divario temporale tra reati (es. anni) è un elemento ostativo importante al riconoscimento della continuazione, salvo che non emergano elementi concreti che attestino la progettazione unitaria nonostante il tempo intercorso.
  • La mera omogeneità tipologica dei reati (es. tutti contro il patrimonio) non è sufficiente: occorre un quadro indiziario articolato che colleghi i fatti a un disegno criminoso comune.
  • In sede di impugnazione il ricorrente deve confrontarsi esplicitamente con tutte le argomentazioni del giudice dell'esecuzione e fornire elementi concreti che possano demolire la valutazione del giudice; la sola censura di omissione o sottovalutazione, senza nuova prova, è inadeguata.
  • Se si vuol ottenere il riconoscimento della continuazione è utile produrre, oltre a certificazioni sanitarie, elementi fattuali e processuali (comunicazioni, pattern di comportamento, prove di programmazione) che colleghino temporalmente e funzionalmente le condotte.

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