Cassazione Penale, Ordinanza n. 08522/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva negato la rideterminazione della pena in sede esecutiva. La doglianza si fondava sull'assunto che la pena inflitta per un reato in materia di stupefacenti dovesse essere ricalcolata alla luce di una sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, invocando però la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato e aspecifico perché il giudice dell'esecuzione aveva già correttamente rilevato che la sentenza di cognizione aveva applicato il quadro normativo vigente per fatti commessi nel 2007, quando era ancora operante il limite edittale pertinente, e perché il ricorrente confondeva la sentenza costituzionale n. 32 del 2014 con la n. 40 del 2019, che è quella rilevante sul minimo edittale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il difensore aveva anche depositato rinuncia al ricorso, ma questa è stata considerata inefficace perché priva di procura speciale dell'imputato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la richiesta di rideterminazione della pena in executivis era infondata, poiché la condanna era stata pronunciata per fatti commessi nel 2007 e dunque correttamente era stata applicata la disciplina anteriore rispetto alla modifica derivante dalla giurisprudenza costituzionale richiamata erroneamente dal ricorrente. Ha inoltre ritenuto inefficace la rinuncia al ricorso formulata dal difensore senza procura speciale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la norma incriminatrice in materia di stupefacenti per affermare che, per i fatti commessi nel 2007, era applicabile la disciplina anteriore alla modifica del minimo edittale derivante dalla successiva pronuncia costituzionale.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
sentenza Corte costituzionale n. 32 del 2014
È indicata dal ricorrente come base della richiesta di rideterminazione della pena, ma la Corte rileva che essa è stata erroneamente richiamata e non giustifica la domanda nel caso concreto.
sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019
È individuata dalla Corte come la pronuncia corretta, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale di otto anni anziché di sei anni.
Massime di principio
- La richiesta di rideterminazione della pena in sede esecutiva può essere respinta quando la sentenza di cognizione abbia già applicato il corretto regime sanzionatorio vigente al tempo del fatto, senza incorrere in effetti retroattivi derivanti da pronunce costituzionali non pertinenti.
- La confusione tra diverse pronunce della Corte costituzionale, quando incide sul fondamento giuridico della domanda, rende il ricorso manifestamente infondato e aspecifico.
- La rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore, in assenza di procura speciale dell'imputato, è inefficace perché la rinuncia richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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