Cassazione Penale, Sentenza n. 3417/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di revoca della sospensione condizionale della pena disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., sostenendo che l'art. 61-bis della legge n. 689/1981 (introdotto dalla riforma) escluda l'applicazione delle disposizioni sugli artt. 163 e ss. cod. pen. alle pene sostitutive (come riformulate dal D.Lgs. 150/2022). Da ciò il ricorrente deduceva che la sopravvenuta condanna, sostituita ex art. 20-bis cod. pen. con pena sostitutiva (detenzione domiciliare), non potesse costituire presupposto per la revoca della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 61-bis abbia la funzione di escludere la possibilità di sospendere condizionalmente l'esecuzione di una pena già trasformata in pena sostitutiva, ma non di impedire che una condanna a pena sostitutiva di tipo 'detentivo' (semilibertà, detenzione domiciliare, lavoro di pubblica utilità) produca gli effetti giuridici tipici della pena detentiva corrispondente. Alla luce dell'art. 57 L. 689/1981 (come novellato), tali pene sostitutive si considerano equiparate, "per ogni effetto giuridico", alla pena detentiva corrispondente e pertanto possono costituire causa di revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen. La Corte ha precisato che resta esclusa la rilevanza, ai fini di revoca, della pena pecuniaria sostitutiva. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Prevede la revoca obbligatoria della sospensione condizionale quando sopravviene una condanna che cumulata supera i limiti di cui all'art. 163; la Corte conferma applicabilità quando la nuova condanna è sostituita da pena sostitutiva detentiva
Limiti di pena per l'applicazione della sospensione condizionale; il superamento dei limiti è causa di revoca ai sensi dell'art. 168
Introduce la categoria delle "pene detentive brevi"; la sua applicazione può tradursi in pene sostitutive di tipo detentivo che, per gli effetti giuridici, possono influire su precedenti benefici (es. revoca)
Esclude l'applicazione delle disposizioni sugli artt. 163 e ss. (sospensione condizionale) alle pene sostitutive: la Corte interpreta la norma come finalizzata a impedire la sospensione condizionale di una pena già sostitutiva, ma non come esonero dall'effetto di revoca in conseguenza di una successiva condanna sostituita con pena detentiva sostitutiva
Stabilisce che semilibertà, detenzione domiciliare sostitutiva e lavoro di pubblica utilità sostitutivo si considerano "per ogni effetto giuridico" come pena detentiva corrispondente (la pena pecuniaria invece si considera sempre come tale): da ciò deriva che le pene sostitutive detentive possono costituire causa di revoca della sospensione
Disciplina la discrezionalità del giudice nella scelta delle pene sostitutive prevedendo l'alternatività con la sospensione condizionale (conferma funzionale dell'alternatività degli istituti)
Regola la sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva in caso di ordine di carcerazione: la Corte ricorda che la normativa prevede la disciplina della sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva
art. 73 co. 4; artt. 73 e 80
Testi normativi relativi ai reati per cui il ricorrente era stato condannato; richiamati per identificare i reati e le pene oggetto del procedimento
D.Lgs. 150/2022 (Riforma Cartabia)
Ha introdotto il nuovo assetto delle pene detentive brevi e la ridefinizione delle sanzioni sostitutive nella legge n. 689/1981, contestualizzando l'interpretazione delle norme sopra richiamate
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 cod. pen. può essere obbligatoria anche quando la sopravvenuta condanna sia stata sostituita con una pena sostitutiva di tipo detentivo (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità), perché tali misure sono considerate "per ogni effetto giuridico" equiparate alla pena detentiva corrispondente
- L'art. 61-bis L. 689/1981 esclude soltanto che una pena già sostitutiva venga ulteriormente sospesa condizionalmente; non impedisce che una condanna sostitutiva produca effetti quali la revoca di una precedente sospensione condizionale
- La pena pecuniaria sostitutiva resta distinta e, di regola, non costituisce causa di revoca della sospensione condizionale
- Nella difesa contro una revoca per condanna intervenuta, è cruciale distinguere la natura della pena sostitutiva (pecuniaria vs. detentiva sostitutiva): solo le pene sostitutive detentive rilevano ai fini della revoca
- A seguito delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), l'analisi degli effetti tra istituti (sospensione condizionale vs. pene sostitutive) richiede una lettura coordinata degli artt. 57, 58 e 61-bis della legge 689/1981 insieme alle disposizioni del codice penale
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