Cassazione Civile, Ordinanza n. 22140/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La lite trae origine da una domanda di risarcimento danni proposta da un socio nei confronti di due altre socie della cooperativa, fondata sull'assunto che queste avessero presentato una denuncia asseritamente calunniosa. Le ricorrenti avevano eccepito l'improcedibilità e l'incompetenza del Tribunale ordinario, sostenendo che la controversia rientrasse nella clausola compromissoria statutaria e, comunque, nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, perché il giudizio risarcitorio presupponeva l'accertamento incidentale di fatti di mala gestio attribuiti al socio-attore nella sua qualità di amministratore della cooperativa. In particolare, invocavano la disciplina delle clausole compromissorie societarie e la competenza delle sezioni specializzate per le controversie societarie e per quelle connesse. Il controricorrente sosteneva invece la correttezza della decisione di primo grado. La Corte, però, non esamina nel merito le questioni di competenza, perché ritiene il regolamento di competenza inammissibile: il provvedimento del Tribunale non aveva natura decisoria sulla competenza, essendo stata la competenza disattesa con ordinanza resa a scioglimento di riserva, senza rimessione della causa in decisione e con prosecuzione del giudizio mediante concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza. Ha affermato che il provvedimento del Tribunale di Tivoli, che aveva rigettato l'eccezione di incompetenza e disposto la prosecuzione del giudizio, non costituiva una decisione affermativa della competenza impugnabile ai sensi dell'art. 42 c.p.c., perché mancavano la rimessione in decisione della causa e l'invito alle parti a precisare le conclusioni. Di conseguenza, il ricorso non poteva essere proposto con regolamento di competenza. Non viene affrontata nel merito la spettanza della controversia alla clausola compromissoria o alla sezione specializzata in materia di impresa.
Norme richiamate
art. 34, commi 3 e 4, d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'operatività della clausola compromissoria statutaria e la rilevanza dell'accertamento incidentale in tema societario.
art. 838-bis, commi 3 e 4, c.p.c.
Indicata come trasposizione dell'originaria disciplina dell'art. 34 d.lgs. n. 5/2003.
Invocato a sostegno della devoluzione della controversia al giudice competente secondo le regole processuali sulla competenza.
Richiamato quale parametro dei motivi di ricorso dedotti dalle ricorrenti.
art. 3, comma 2, lett. a), d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
Richiamato per affermare la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa sulle controversie societarie indicate dalla norma.
art. 3, comma 3, d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168
Richiamato per sostenere l'attrazione delle cause connesse alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa.
Richiamato insieme alla disciplina delle sezioni specializzate e delle clausole compromissorie per sostenere la devoluzione della controversia.
Invocato per affermare che l'azione di responsabilità verso gli amministratori ha natura patrimoniale disponibile, essendo espressamente ammessa rinuncia e transazione.
Richiamato per l'applicabilità alla cooperativa della disciplina dell'art. 2393 c.c.
art. 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69
Richiamato nel passaggio sul mutamento della forma della decisione sulla competenza.
Indicati per affermare che la decisione affermativa della competenza presuppone la rimessione della causa in decisione e la precisazione delle conclusioni.
Richiamato in relazione al procedimento decisorio del giudice monocratico.
Norma che regola il regolamento di competenza, ritenuto non esperibile contro il provvedimento impugnato per mancanza di decisorietà.
Richiamato per definire quando la pronuncia sulla competenza esprima una valutazione definitiva e non più discutibile.
Richiamato nel medesimo contesto del carattere decisorio della pronuncia sulla competenza.
La concessione dei termini ex art. 183, comma 6, è valorizzata come indice della non definitività della pronuncia sulla competenza.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è inammissibile quando il giudice di merito, nel disattendere l'eccezione di incompetenza, non emetta una vera decisione definitiva sulla competenza, ma si limiti a disporre la prosecuzione del giudizio senza rimessione della causa in decisione e senza invito alla precisazione delle conclusioni.
- Una pronuncia sulla competenza è impugnabile con regolamento solo se presenta carattere decisorio in senso proprio, cioè se manifesti in modo oggettivamente inequivoco la volontà del giudice di sottrarre definitivamente la questione al proprio riesame.
- La concessione dei termini istruttori e la prosecuzione del processo innanzi al medesimo giudice sono elementi idonei a escludere la natura definitiva della statuizione sulla competenza.
- La devoluzione di una controversia a clausola compromissoria statutaria o a sezione specializzata non può essere scrutinata in sede di regolamento di competenza se il provvedimento impugnato non ha natura decisoria sulla competenza.
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