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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13046/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che lo aveva condannato per detenzione di sostanze stupefacenti, deducendo: 1) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non consentissero di escludere l'uso personale della droga; 2) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla mancata esclusione della recidiva e alla mancata determinazione della pena in prossimità del minimo edittale; 4) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova per il diniego della pena sostitutiva della detenzione domiciliare. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati, richiamando gli elementi di fatto già valorizzati in appello: quantità ed eterogeneità dello stupefacente, strumenti per pesatura e confezionamento, taccuino con nomi e cifre, telecamere di sicurezza, contabilità rudimentale, precedenti penali omogenei e commissione del fatto durante la detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: la valutazione complessiva degli indici fattuali legittimava sia l'esclusione dell'uso personale sia la configurazione della detenzione ai fini di spaccio; la negazione della lieve entità era sorretta da motivazione congrua perché gli elementi del fatto denotavano sistematicità e modalità professionali; la recidiva era stata motivatamente ritenuta per la presenza di precedenti omogenei e per le modalità della nuova condotta; il trattamento sanzionatorio e il diniego della pena sostitutiva si fondavano su una prognosi negativa desunta dai precedenti e dalla commissione del reato in stato di detenzione domiciliare. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare non è prova decisiva da solo della destinazione allo spaccio, ma può concorrere con altri elementi fattuali a dimostrarla.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La lieve entità va valutata complessivamente considerando sia i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, sia la quantità e qualità della sostanza; la presenza di indici di sistematicità e professionalità esclude la riqualificazione nel fatto lieve.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della pena il giudice può valorizzare uno o più elementi ritenuti prevalenti, come i precedenti penali e le modalità della condotta, purché la motivazione renda comprensibile l'adeguamento della pena alla gravità del fatto e alla personalità del reo.

  • art. 58 l. n. 689/1981

    La verifica delle condizioni per la sostituzione della pena detentiva con una sanzione sostitutiva è un accertamento di fatto, non censurabile in cassazione se sorretto da motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 53 l. n. 689/1981

    La detenzione domiciliare è richiamata come una delle possibili sanzioni sostitutive la cui applicazione dipende dalla prognosi favorevole del giudice.

Massime di principio

  • In materia di stupefacenti, la destinazione della sostanza allo spaccio può essere desunta da una valutazione complessiva di quantità, qualità, strumenti di confezionamento, modalità di custodia e ulteriori indici sintomatici, anche quando il solo dato ponderale non sia decisivo.
  • La lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione globale del fatto: la presenza di elementi che denotano organizzazione, sistematicità o professionalità dell'attività illecita è incompatibile con la fattispecie attenuata.
  • La recidiva facoltativa deve essere sorretta da motivazione che evidenzi la maggiore capacità a delinquere ricavata dai precedenti e dalle modalità concrete del nuovo reato; tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se logicamente motivato.
  • Nel trattamento sanzionatorio il giudice di merito può fondare la determinazione della pena sugli elementi ritenuti più significativi ex art. 133 c.p., senza doverli esaminare tutti, purché emerga la ratio della concreta quantificazione.
  • La concessione di una pena sostitutiva presuppone una prognosi favorevole sulla rieducazione e sul reinserimento sociale; se il giudice la esclude sulla base di precedenti penali e della commissione del fatto durante altra misura restrittiva, la valutazione di fatto non è censurabile in legittimità se non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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