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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33247/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere, deducendo: 1) insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi A) (incendio) e C)/D) (detenzione di arma - Glock), contestando in particolare l'assenza del movente e l'inefficacia probatoria delle intercettazioni; 2) carenza e non attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento delle prove), lamentando che tali esigenze sarebbero state dedotte da una presunta e non documentata contiguità con ambienti criminali. Successivamente sono stati depositati "motivi nuovi" riguardanti la Glock (capo D) e il movente del capo A).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sollevate concernessero essenzialmente la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, materie riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se non per violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver fornito motivazione adeguata e coerente sia sui gravi indizi per i capi A), C) e D), sia sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio). I motivi nuovi relativi al capo D) sono stati inoltre ritenuti inammissibili perché non compresi nell'originario atto di gravame. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte precisa che in cassazione non è consentita la rivalutazione degli elementi probatori se non quando si denunci la violazione di norme specifiche o la manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Regola le esigenze cautelari; la Corte conferma che la verifica della loro sussistenza è affidata al giudice di merito e solo vizi logico-giuridici manifesti consentono il sindacato in cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende per i casi di inammissibilità del ricorso derivante da colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 585, comma 4; art. 311, comma 4; art. 611, comma 1; art. 581, lett. a) cod. proc. pen.

    art. 585, c.4; art. 311, c.4; art. 611, c.1; art. 581, lett. a) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i "motivi nuovi" e i limiti dell'impugnazione: i motivi nuovi in cassazione devono attinere a capi o punti già enunciati nell'atto originario di gravame, perciò motivi depositati successivamente riferiti a nuovi capi sono inammissibili.

  • artt. 423 c.p., artt. 2, 4, 6 L. 896/1967, art. 22 L. 110/1975, artt. 2 e 7 L. 895/1967

    artt. 423 cod. pen.; artt. 2,4,6 legge 896/1967; art. 22 legge 110/1975; artt. 2,7 legge 895/1967

    Statuti relativi ai reati contestati (incendio, armi, associazione o altri reati previsti dalle leggi citate). La Corte non ha pronunciato sul merito della loro sussistenza ma ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato la ritenuta sussistenza dei gravi indizi.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione degli elementi di prova: le censure di merito sono ammissibili solo se segnano violazioni specifiche di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Per rendere ammissibile un ricorso contro misure cautelari è necessario indicare puntualmente le norme violate o mostrare incongruenze logiche evidenti nella motivazione del giudice di merito; mere richieste di rivalutazione probatoria sono inammissibili.
  • I "motivi nuovi" introdotti dopo il ricorso originario sono ammissibili soltanto se riguardano punti già enunciati nell'atto di gravame; non è consentito introdurre nuovi capi o questioni non sollevate in primo luogo.
  • Una motivazione del giudice di merito che riporti un esame analitico delle censure e un confronto con le prove documentali è difficilmente annullabile in Cassazione salvo errori logico-giuridici macroscopici.
  • Chi propone ricorso deve evitare doglianze generiche o reiterative: l'imprecisione può portare all'inammissibilità e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Testo integrale

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