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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13620/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Suprema Corte ha esaminato il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproponevano, in larga parte in modo pedissequo, le medesime questioni già dedotte con l'atto di appello e già disattese dalla corte territoriale. Le censure riguardavano: la configurabilità del delitto di ricettazione, la qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 712 c.p., la possibilità di riconoscere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., e il trattamento delle circostanze, oltre alla recidiva. La Corte ha rilevato che il ricorso non si confrontava in modo effettivo e unitario con la motivazione di appello, ma la frammentava in singoli profili senza una critica argomentata. Quanto alla recidiva, ha altresì osservato che la questione non risultava devoluta al giudice di appello, sicché il relativo motivo era inammissibile per interruzione della catena devolutiva.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero non specifici perché meramente reiterativi di quelli già formulati in appello e non idonei a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, il motivo sulla recidiva è stato reputato inammissibile perché non devoluto in appello. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato nel ricorso e nella motivazione come disciplina della ricettazione e della sua ipotesi attenuata; la Corte non entra nel merito della configurabilità, perché dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità.

  • art. 712 c.p.

    Citato dal ricorrente in relazione alla qualificazione giuridica della condotta; la Corte non affronta il merito della qualificazione perché reputa i motivi ripetitivi e inammissibili.

  • art. 606 c.p.p.

    Non espressamente citato, ma la decisione richiama il requisito della specificità dei motivi di ricorso per cassazione e il divieto di riproposizione meramente reiterativa di doglianze già disattese in appello.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza effettivo confronto con la sentenza impugnata, i motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito; tali censure sono non specifiche e solo apparenti.
  • Il ricorso per cassazione deve misurarsi con la motivazione della decisione impugnata in modo unitario e non frammentario: la mera parcellizzazione delle argomentazioni difensive non soddisfa l'onere di critica argomentata.
  • Le questioni non devolute al giudice di appello non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione, perché su di esse la sentenza di primo grado ha acquistato efficacia di giudicato interno.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, al ricorrente possono essere poste a carico le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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