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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13331/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assuntore)

La controversia

La lite nasce dall'omologa di un concordato fallimentare in cui una società terza aveva proposto di assumere le obbligazioni concordatarie a fronte della cessione dell'intero attivo del fallimento, prevedendo il pagamento integrale delle spese prededucibili e dei creditori privilegiati non ipotecari, il soddisfacimento parziale dei creditori ipotecari con degrado al chirografo della parte residua e un pagamento percentuale dei chirografari. I ricorrenti, rimasti soccombenti nel reclamo contro il decreto di omologa, contestavano soprattutto la validità degli accordi individuali conclusi tra l'assuntore e alcuni creditori ipotecari, sostenendo che tali accordi avessero travolto la qualità di creditori di questi ultimi, con conseguente illegittima partecipazione al voto e alla composizione del comitato dei creditori. Deducevano inoltre che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il conflitto di interessi di tali creditori, avrebbe dovuto considerare necessaria la perizia ex art. 124 l.fall. e avrebbe omesso di valutare l'abuso dello strumento concordatario, ritenendo invece i ricorrenti che la prosecuzione della liquidazione fallimentare avrebbe generato un risultato migliore per tutti i creditori e persino un surplus per il socio della fallita. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione di norme sostanziali e dei criteri ermeneutici nella interpretazione degli accordi con i creditori ipotecari; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. e norme fallimentari per asserita erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni; 3) violazione dell'art. 124 l.fall. per l'asserita superfluità o mancata verifica della relazione giurata di stima; 4) violazione di norme su abuso del diritto e omessa pronuncia sulla dedotta inadeguatezza della proposta rispetto alla liquidazione fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibili i primi due motivi e il quarto, mentre il terzo è stato ritenuto infondato. In particolare, ha affermato che i motivi relativi all'interpretazione degli accordi individuali e delle eccezioni erano formulati in modo generico e si risolvevano nella mera contrapposizione di una diversa lettura dei fatti rispetto a quella del giudice di merito, senza indicazione puntuale delle norme o dei canoni ermeneutici asseritamente violati. Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che la relazione giurata ex art. 124 l.fall. ha funzione di parametro per il trattamento dei creditori privilegiati falcidiati e per il computo delle maggioranze, ma nel caso concreto la sua omissione non rilevava perché gli ipotecari avevano aderito individualmente al degrado al chirografo e la proposta era stata approvata all'unanimità dei creditori ammessi al voto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza di omessa pronuncia era veicolata in modo improprio come violazione di legge e, comunque, la Corte territoriale aveva esaminato il tema dell'abuso, escludendolo in fatto in ragione della certezza e immediatezza del soddisfacimento dei creditori rispetto all'alea della liquidazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1353 c.c.

    richiamato nel primo motivo per contestare l'interpretazione degli accordi individuali, ma non esaminato nel merito per inammissibilità della censura

  • art. 1357 c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata nell'interpretazione degli accordi

  • art. 1360 c.c.

    richiamato nel primo motivo come canone interpretativo dedotto come violato

  • art. 1362 c.c.

    richiamato nel primo motivo per contestare l'interpretazione degli accordi negoziali

  • art. 1456 c.c.

    richiamato nel primo motivo senza specifica dimostrazione della violazione

  • art. 1458 c.c.

    richiamato nel primo motivo senza puntuale critica alla sentenza impugnata

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e contenere una critica intelligibile e puntuale delle ragioni della decisione impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    non consente di censurare l'erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni e richiede una specifica deduzione della violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    l'omessa pronuncia deve essere fatta valere come nullità della sentenza e non come violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato sul fatto è ammesso solo nei limiti del vizio di motivazione consentito dalla norma

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per asserita omissione di motivazione o errata interpretazione della domanda

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 111 Cost.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura motivazionale

  • art. 124 l.fall.

    la relazione giurata del professionista è funzionale a stimare il valore di mercato dei beni gravati e a determinare il trattamento minimo dei creditori privilegiati falcidiati; può essere derogata se il creditore aderisce negozialmente al degrado e non serve quando la proposta è approvata unanimemente dai creditori ammessi al voto

  • art. 125 l.fall.

    richiamato nel secondo motivo e nel contesto del procedimento di omologazione del concordato fallimentare

  • art. 129 l.fall.

    la sola convenienza del concordato non è sufficiente a fondare la censura, secondo quanto osservato dalla Corte territoriale e richiamato in ricorso

  • art. 233 l.fall.

    richiamato nella motivazione come riferimento alla censura sugli accordi con i creditori ipotecari, ma escluso che vi fosse stata violazione decisiva

  • art. 127, comma 4, l.fall.

    i creditori privilegiati soddisfatti non integralmente sono considerati chirografari per la parte residua del credito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 124, comma 3, l.fall.

    stabilisce che il trattamento falcidiato dei creditori privilegiati non può essere inferiore a quanto ricavabile in liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni o diritti gravati

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione di violazioni di legge deve essere specifica: non basta elencare le norme asseritamente violate, occorrendo spiegare in modo puntuale come la decisione impugnata si ponga in contrasto con esse.
  • L'interpretazione di un atto negoziale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, purché il ricorrente indichi quali canoni siano stati violati e in che modo.
  • L'erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni non è, di regola, censurabile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma attiene al giudizio di fatto e, se del caso, può rilevare nei limiti del vizio di motivazione o della nullità per omessa pronuncia.
  • Nel concordato fallimentare la relazione giurata ex art. 124 l.fall. assolve alla funzione di parametro per stimare la soddisfazione minima dei creditori privilegiati falcidiati e per il calcolo delle maggioranze; tuttavia, la sua necessità può venire meno quando il creditore interessato abbia aderito negozialmente al degrado della propria posizione e non vi sia un concreto interesse dei creditori al diverso parametro di stima ai fini del voto.
  • Nel giudizio di omologazione del concordato fallimentare il sindacato del giudice di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito circa l'eventuale abuso dello strumento, quando la corte territoriale abbia già escluso in fatto una distorsione della causa della procedura.
  • L'omessa pronuncia deve essere dedotta come nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., non potendo essere veicolata impropriamente come violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

Testo integrale

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