Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 27310/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà di fondi occupati e irreversibilmente trasformati dal Comune dopo una dichiarazione di pubblica utilità; l'occupazione non era stata seguita, entro i termini di legge, dal decreto di esproprio. Nel corso del contenzioso si sono susseguite pronunce declinatorie di giurisdizione sia del TAR che del giudice ordinario, con riassunzioni e questioni sulla corretta applicazione del meccanismo di translatio iudicii e sul rimedio del conflitto negativo di giurisdizione (art. 362 c.p.c.).

La decisione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo. Hanno ritenuto che, ratione temporis (domanda iniziale 22/04/2004), la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in quanto collegata a dichiarazione di pubblica utilità e all'esercizio del potere pubblico in materia urbanistico-edilizia. Hanno altresì chiarito che la traslatio iudicii opera quando la riassunzione davanti al giudice ad quem è tempestiva secondo i termini allora vigenti (art. 50 c.p.c. antecedente alla riforma) e che la sentenza declinatoria del TAR del 2006 non ha impedito la prosecuzione del giudizio davanti al Tribunale, essendo la riassunzione stata effettuata nei termini applicabili all'epoca. Inoltre le Sezioni Unite hanno affermato che l'art. 59 l. 69/2009, pur prevedendo un meccanismo vincolante e la possibilità per il giudice ad quem di sollevare la questione alle Sezioni Unite, non ha abrogato l'art. 362 c.p.c.; resta quindi ammissibile il ricorso per conflitto negativo di giurisdizione quando giudici diversi abbiano negato la propria giurisdizione senza sollevare il conflitto d'ufficio. Ne consegue che la controversia dovrà essere decisa dal giudice amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 362 c.p.c. comma 2 n. 1

    Consente la denuncia, in ogni tempo, dei conflitti negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e i giudici ordinari; le Sezioni Unite confermano che tale rimedio resta operativo anche dopo l'introduzione dell'art. 59 l. 69/2009 e può essere utilizzato quando più giudici hanno declinato la propria giurisdizione senza sollevare d'ufficio il conflitto

  • art. 59 legge 18 giugno 2009 n. 69

    Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime Sezioni Unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito

    Prevede un meccanismo di translatio iudicii e obbliga il giudice ad quem, in caso di dissenso rispetto alla prima declinatoria, a sollevare la questione alle Sezioni Unite entro un termine perentorio; tuttavia non esclude l'utilizzo del rimedio del conflitto negativo ex art. 362 c.p.c. nelle ipotesi non disciplinate o non coperte da tale norma

  • d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 art. 34 (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000 n. 205, art. 7 lett. b)

    Devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia; applicabile ratione temporis alla domanda del 2004 nel caso in cui l'occupazione sia collegata a una dichiarazione di pubblica utilità

  • art. 133 c.p.a. lett. g

    Prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per controversie connesse a comportamenti riconducibili all'esercizio del potere pubblico in materia urbanistica-edilizia, anche quando la pretesa sia risarcitoria

  • art. 50 c.p.c. (termini di riassunzione precedenti alla riforma 2009)

    Il termine di riassunzione allora vigente (semestre/tre mesi a seconda del periodo) è rilevante per valutare la tempestività della traslatio iudicii; nel caso la riassunzione davanti al giudice ordinario fu effettuata entro i termini applicabili allora, dunque la traslatio opera

  • Sentenze della Corte costituzionale e Cassazione citate (es. Corte cost. n. 204/2004, n. 191/2006; Cass. S.U. n. 27192/2006, n. 10446/2008, n. 23102/2019 e altre)

    Richiamate per consolidare i principi: la giurisdizione amministrativa è esclusiva quando il danno deriva da comportamenti connessi all'esercizio del potere espropriativo e alla dichiarazione di pubblica utilità; la translatio iudicii e i limiti dell'art. 59 devono essere letti alla luce di tali precedenti

Massime di principio

  • Quando una perdita o trasformazione di un bene privato è collegata a una dichiarazione di pubblica utilità e all'esercizio concreto del potere espropriativo, la controversia (anche se risarcitoria) va in principio al giudice amministrativo.
  • La traslatio iudicii (spostamento del processo da giudice speciale a ordinario o viceversa) opera se la riassunzione davanti al giudice ad quem è tempestiva rispetto ai termini allora vigenti; una riassunzione tempestiva impedisce che la prima declinatoria produca effetto preclusivo.
  • L'art. 59 l. 69/2009 obbliga il giudice ad quem a sollevare la questione di giurisdizione alle Sezioni Unite se non si è già pronunciato; tuttavia tale norma non esclude il rimedio del conflitto negativo di giurisdizione ex art. 362 c.p.c. nelle ipotesi residue in cui più giudici abbiano declinato la giurisdizione senza sollevare il conflitto d'ufficio.
  • Se giudici diversi hanno entrambi dichiarato il difetto di giurisdizione senza ricorrere al regolamento d'ufficio (art. 59), la parte può proporre ricorso per conflitto negativo di giurisdizione alle Sezioni Unite anche in ogni tempo.
  • In caso di contenzioso su occupazioni appropriative e trasformazioni irreversibili, è fondamentale verificare la data di instaurazione del giudizio per individuare la normativa ratione temporis applicabile (vecchio art. 34 d.lgs. 80/1998 o disciplina successiva).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.