Cassazione Penale, Ordinanza n. 20053/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 7 aprile 2025. Dalla motivazione emerge che l'imputato era stato condannato per evasione e che i sette motivi di ricorso investivano: la ritualità della citazione in appello, anche con riferimento al termine a comparire; la mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero; la sussistenza degli elementi tipici del reato di evasione; la dedotta inoffensività della condotta; l'assenza del dolo; il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il diniego delle circostanze attenuanti generiche; la contestazione della recidiva; e la misura della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure fossero meramente riproduttive di questioni già vagliate e disattese nel giudizio di merito, senza evidenziare vizi consentiti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni corrette, puntuali, coerenti e prive di manifeste incongruenze logiche. In particolare, la sentenza impugnata è stata ritenuta immune da censure sulla ritualità della citazione in appello, sulle comunicazioni del pubblico ministero, sulla configurabilità del reato di evasione, sull'inoffensività e sul dolo, nonché sulla non applicabilità dell'art. 131-bis c.p., sul diniego delle attenuanti generiche, sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, essendo il ricorso inammissibile, la Corte ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non applicabile al caso concreto.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste da questa disposizione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si limitino a riproporre, senza specifici e nuovi profili di illegittimità, questioni già adeguatamente esaminate e disattese dai giudici di merito.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione della decisione impugnata si arresta quando la sentenza di merito sia sorretta da argomentazioni giuridicamente corrette, coerenti con le risultanze processuali e prive di manifeste illogicità.
- Nel reato di evasione, le doglianze relative alla sussistenza degli elementi tipici, al dolo e alla pretesa inoffensività della condotta devono confrontarsi con la motivazione di merito e non possono essere devolute in cassazione in forma meramente assertiva.
- La particolare tenuità del fatto, il diniego delle attenuanti generiche, la recidiva e la misura della pena sono profili che, se congruamente motivati dal giudice di merito, resistono al ricorso per cassazione fondato su mere ripetizioni difensive.
- L'inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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