Cassazione Civile, Ordinanza n. 33224/2025 del 19/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2011, emessi dal Comune per il recupero d'imposta su terreni edificabili e unità immobiliari. In primo grado era stato accolto il ricorso dei contribuenti, ma la commissione tributaria regionale, in parziale riforma, aveva confermato la debenza dell'ICI sulle aree edificabili ritenendo irrilevante la cessione del 2013 a terzi e valorizzando l'inclusione delle aree nello strumento urbanistico e nel piano urbanistico attuativo. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il Comune si era costituito con memoria di stile e che la materia del contendere dovesse essere fissata sulla base delle sole difese tempestive; 2) violazione della disciplina ICI, deducendo l'assenza del presupposto impositivo perché le aree avevano formato oggetto di cessione di diritti edificatori in base a convenzioni con il Comune, che aveva anche acquisito il possesso delle aree; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per mancata contestazione di tali circostanze fattuali; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su varie eccezioni, tra cui l'inammissibilità dell'appello del Comune per le modalità di proposizione e per aspecificità dei motivi, nonché sull'insussistenza dell'edificabilità delle aree in quanto destinate a parcheggio e verde pubblico e già sfruttate dal Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo, e ha accolto il quarto motivo nei limiti del profilo relativo all'omesso esame delle questioni concernenti la cessione/compensazione dei diritti edificatori e lo sfruttamento urbanistico delle aree. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese. La Corte ha escluso che fossero fondate le eccezioni di inammissibilità dell'appello del Comune per modalità cartacea/telematica e per aspecificità dei motivi, ma ha ritenuto decisivo il mancato esame della dedotta incidenza delle convenzioni urbanistiche e dei diritti edificatori sulla imponibilità ICI delle aree. In particolare, ha richiamato il principio per cui i diritti edificatori hanno natura patrimoniale e non reale e, in caso di compensazione urbanistica, il terreno di origine non è assoggettabile a ICI come area edificabile quando il diritto di costruire non è più esercitabile su quel fondo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Viene usato per denunciare violazioni di legge relative sia al rito tributario sia alla disciplina sostanziale dell'ICI.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23, comma 3
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla fissazione del thema decidendum in base alle difese tempestive del resistente.
La Corte esclude che la tardiva costituzione del resistente impedisca contestazioni su fatti e questioni, e afferma che la mancata contestazione di specifiche circostanze può rilevare solo se effettivamente non contestate.
art. 24 Cost.
Richiamato per affermare il diritto di difesa del resistente anche quando la costituzione sia tardiva.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1
Consente la produzione documentale fino a venti giorni liberi prima della trattazione.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Nel regime ratione temporis consentiva la produzione di documenti nuovi anche in appello.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 1 e 3
Sono le norme sostanziali richiamate dai ricorrenti per contestare il presupposto impositivo ICI.
La Corte accoglie la censura di omessa pronuncia limitatamente alle questioni non esaminate dal giudice di appello.
d.m. n. 163 del 2013, art. 2, comma 3
La violazione della uniformità cartaceo/telematica non comporta inammissibilità quando il giudizio è stato introdotto in forma cartacea e non vi sia pregiudizio difensivo.
d.lgs. n. 546 del 1992, art. 53
La specificità dei motivi di appello va interpretata restrittivamente, in modo da non comprimere l'accesso alla giustizia quando risulti comunque la volontà di censurare la decisione di primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione del resistente comporta la decadenza solo dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio e dalle istanze di chiamata del terzo, ma non produce di per sé l'inammissibilità della difesa né impedisce di contestare i fatti costitutivi della pretesa o l'applicabilità delle norme invocate.
- Nel rito tributario l'Ufficio, pur essendo convenuto in senso processuale, assume la posizione di attore in senso sostanziale, poiché la pretesa dedotta in giudizio coincide con quella contenuta nell'atto impugnato; ne deriva la possibilità di produrre documenti nei limiti previsti dalla disciplina speciale, anche in appello secondo il regime ratione temporis applicabile.
- La nozione di specificità dei motivi di appello nel processo tributario va letta in modo non formalistico e restrittivo: è sufficiente che dall'atto emerga, anche per implicito e nel suo complesso, la volontà di censurare la decisione di primo grado in relazione al suo contenuto decisorio.
- Il giudice di appello deve pronunciarsi sulle questioni ritualmente dedotte e decisive; l'omesso esame di una deduzione che incida sulla qualificazione giuridica del bene ai fini dell'imposta integra vizio denunciabile in cassazione.
- Ai fini dell'ICI, i diritti edificatori hanno natura patrimoniale ma non reale; quando un'area originariamente edificabile sia inserita in un meccanismo di compensazione urbanistica che trasferisce il diritto di edificare altrove, il terreno di origine non è imponibile come area edificabile se il potere edificatorio non è più esercitabile su quel fondo.
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