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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17845/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione formalmente autonoma intercorsi tra una giornalista e una società radiotelevisiva. I giudici di merito avevano ritenuto che tali rapporti fossero in realtà rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, poi convertiti in un unico rapporto a tempo indeterminato per l’illegittimità della clausola di termine, con conseguente riconoscimento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010. La lavoratrice ricorre per cassazione con tre motivi: con il primo e il secondo sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente applicato l’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 a una fattispecie di riqualificazione di contratti formalmente autonomi, mentre la norma si riferirebbe solo alla conversione di contratti già subordinati a termine; deduce inoltre la nullità dei contratti per difetto di causa e frode alla legge, con conseguente conversione diretta in rapporto subordinato a tempo indeterminato senza indennità ex art. 32. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., che il giudice di merito avrebbe sostituito la causa petendi dedotta in giudizio con una diversa base fattuale e giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie i primi due motivi di ricorso, fondati sull’erronea applicazione dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010. La sentenza impugnata viene cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa viene rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio secondo cui l’indennità ex art. 32, comma 5, si applica solo nei casi di conversione di un contratto a termine già subordinato, non nelle ipotesi di riqualificazione di un rapporto formalmente autonomo in rapporto subordinato. Il terzo motivo è dichiarato assorbito. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    L’indennità prevista dalla norma si applica esclusivamente nei casi di conversione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato già tale ab origine, per nullità della clausola di termine; non si applica alla diversa ipotesi di riqualificazione di un rapporto formalmente autonomo in rapporto subordinato.

  • art. 1414 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la riqualificazione non integra una mera conversione ex art. 1419, comma 2, c.c., ma un diverso fenomeno di simulazione/riqualificazione del rapporto.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla censura sull’indennità risarcitoria, senza autonoma elaborazione nel testo dell’ordinanza.

  • art. 1, comma 01, d. lgs. n. 368/2001

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dei contratti a termine e della loro conversione.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità per frode alla legge dei contratti formalmente autonomi.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità dei contratti per difetto di causa o frode alla legge.

  • art. 1424 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per affermare la conversione del negozio nullo nel rapporto subordinato a tempo indeterminato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per denunciare ultra/extra petizione o sostituzione della causa petendi; il motivo è però dichiarato assorbito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Usato dalla Corte per rinviare alla giurisprudenza consolidata senza ulteriore motivazione analitica.

  • art. 1419, secondo comma, c.c.

    Indicato dalla Corte come meccanismo tipico della nullità della clausola di termine: la nullità colpisce la clausola e non l’intero contratto, lasciando integro il rapporto ma trasformandolo in contratto a tempo indeterminato.

Massime di principio

  • L’indennità prevista dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, l. n. 183/2010 presuppone la conversione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato già esistente, non la riqualificazione giudiziale di un rapporto formalmente autonomo in rapporto subordinato.
  • La conversione del contratto a termine e la riqualificazione di un rapporto di collaborazione autonoma sono operazioni giuridicamente distinte: la prima riguarda la nullità della clausola di durata e opera ex art. 1419, comma 2, c.c.; la seconda implica l’emersione della reale natura subordinata del rapporto e travolge anche le scadenze contrattuali previste.
  • Quando il giudice accerta che dietro un contratto formalmente autonomo vi era in realtà un rapporto di lavoro subordinato, non può applicare automaticamente la disciplina risarcitoria pensata per la diversa ipotesi del contratto a termine nullo.
  • Il sindacato di legittimità può cassare la decisione di merito che abbia confuso i due piani della conversione del termine e della riqualificazione del rapporto, dovendo il giudice del rinvio attenersi alla distinzione tra nullità della clausola di durata e diversa qualificazione del rapporto complessivo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della prova

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