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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15216/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha articolato due motivi: 1) censura della qualificazione del fatto come furto in abitazione (art. 624-bis c.p.), sostenendo che lo studio legale non avrebbe le caratteristiche richieste (utilizzazione per atti di vita privata, durata apprezzabile del rapporto, non accessibilità senza consenso) e che l'orario (pausa pranzo) renderebbe più appropriata la fattispecie di furto semplice (art. 624 c.p.); 2) vizio di interpretazione dell'art. 62 n. 4 c.p., per cui la Corte di appello avrebbe negato l'attenuante della speciale tenuità del danno valutando non solo il valore intrinseco dei beni sottratti ma anche il valore estrinseco rappresentato dai dati contenuti nel personal computer e nella pen drive

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo la Corte ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui gli studi legali possono rientrare nella nozione di "privata dimora" o delle sue pertinenze quando presentano ius excludendi alios, accesso non indiscriminato e la possibilità che vi si compiano atti di vita privata in forma riservata; pertanto la qualificazione come furto in abitazione è corretta. Sul secondo motivo la Corte ha ribadito l'interpretazione restrittiva dell'art. 62 n. 4 c.p.: l'attenuante si applica solo quando il danno patrimoniale è di speciale tenuità, ossia di valore economico pressoché irrisorio anche considerando gli effetti complessivi del reato; un personal computer in uso a uno studio legale, dato il suo valore intrinseco e l'ulteriore valore rappresentato dai dati professionali, non soddisfa tale soglia. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Riconosciuto che la norma sul furto in abitazione può applicarsi anche agli studi professionali quando sussistono ius excludendi alios, accesso non indiscriminato e possibilità di compiere atti di vita privata in modo riservato; non basta la mera apertura al pubblico in taluni orari per escludere la fattispecie

  • art. 624 cod. pen.

    Norma sul furto semplice: richiamata dal ricorrente come alternativa, ma la Corte ha ritenuto che gli elementi fattuali concreti giustificavano la qualificazione aggravata come furto in abitazione

  • art. 62, n. 4 cod. pen.

    L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità è interpretata in senso restrittivo: riguarda danni patrimoniali veramente irrilevanti, valutati oggettivamente nella loro globalità; beni con valore economico non trascurabile o che comportano effetti pregiudizievoli apprezzabili (es. perdita di dati professionali) escludono l'applicazione dell'attenuante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che dispone, tra l'altro, la condanna alle spese e la destinazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3000

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale alla articolazione dei motivi di ricorso in cassazione; il ricorso è stato trattato nei limiti procedurali di legge

Massime di principio

  • Uno studio professionale (es. studio legale) può essere qualificato come "abitazione" o sua pertinenza agli effetti dell'art. 624-bis quando presenta ius excludendi alios, accesso non indiscriminato e possibilità che vi si svolgano atti della vita privata in modo riservato; l'orario di chiusura non esclude automaticamente tale qualificazione
  • La distinzione tra furto semplice e furto in abitazione si fonda su elementi concreti e funzionali (riservatezza, esclusione dell'accesso a terzi, rapporto di utilizzo) più che su formule rigide; la giurisprudenza consolidata è orientativa e vincolante per la valutazione del caso concreto
  • L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. ha una portata limitata: si applica solo quando il danno patrimoniale è oggettivamente di speciale tenuità, valutato nella sua globalità, e non si estende automaticamente per beni di modico valore se la sottrazione comporta effetti pregiudizievoli rilevanti (es. perdita di dati professionali)
  • Nella valutazione del danno patrimoniale si tiene conto non solo del valore materiale del bene sottratto ma anche delle conseguenze economiche oggettive derivanti dalla sottrazione (es. dati professionali), che possono escludere attenuanti per tenuità
  • I motivi di cassazione che si fondano su ricostruzioni dei fatti già valutati dai giudici di merito e coerenti con la giurisprudenza consolidata rischiano di essere dichiarati manifestamente infondati e quindi inammissibili

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