Cassazione Penale, Sentenza n. 29895/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per rapina aggravata in concorso e violazione di domicilio. Pennisi contestava in primo luogo la motivazione relativa alla violazione di domicilio sostenendo che la persona offesa avesse volontariamente aperto il cancello; entrambi i ricorrenti chiedevano la riclassificazione della condotta da rapina a esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, deducendo che Bekrani agisse nella convinzione di far valere un diritto alla restituzione del proprio cellulare e che l'impossessamento di beni diversi e di valore maggiore fosse funzionale a una garanzia per la restituzione. I ricorsi denunciavano altresì, con vari motivi, la presunta illogicità e il travisamento probatorio della sentenza impugnata, nonché violazioni di norma ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di Pennisi per genericità (mancata specifica confutazione della parte di motivazione che rilevava lo stato di intimidazione del danneggiato) e ha ritenuto manifestamente infondati gli altri motivi dei ricorsi. In particolare la Corte ha confermato che la condotta è qualificabile come rapina: la totale incongruenza tra la pretesa di ottenere la restituzione del telefono e l'impossessamento di oggetti diversi e di valore assai superiore dimostra l'arbitrarietà della pretesa e la consapevolezza della non spettanza di quanto richiesto, escludendo la ragionevole convinzione di esercitare un diritto. Pertanto le condanne sono state confermate, i ricorsi dichiarati inammissibili o infondati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Invocata come motivo di cassazione per vizio di motivazione (manifesta illogicità o insufficienza); la Corte l'ha applicata per valutare la specificità e la fondatezza delle censure sulla motivazione e ha dichiarato inammissibile il motivo aspecifico di Pennisi
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamata in relazione a censure di violazione di legge; la Corte l'ha utilizzata per esaminare la dedotta violazione di norma penale (art. 392 c.p.) e l'ha ritenuta infondata
Norma sulla violazione di domicilio; benché Pennisi sostenesse che il danneggiato avesse aperto il cancello volontariamente, la Corte ha ritenuto che l'apertura fosse avvenuta sotto intimidazione e quindi non escludeva la violazione di domicilio
Norma richiamata nel discorso sulla qualificazione dell'azione come esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha distinto il delitto di rapina dall'esercizio arbitrario in base all'elemento soggettivo e ha ritenuto che qui mancasse la convinzione ragionevole di un diritto, escludendo quindi la riclassificazione
Citata nella motivazione come riferimento alla fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza; la Corte ha rigettato l'applicazione avendo riscontrato l'arbitrarietà della pretesa
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'ammenda di euro 3.000 a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità dei ricorsi
Massime di principio
- La distinzione tra rapina e esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza si fonda sull'elemento psicologico: rapina quando l'agente persegue un profitto ingiusto consapevole della non spettanza della pretesa; esercizio arbitrario quando l'agente agisce nella ragionevole convinzione di avere un diritto.
- L'impossessamento di beni diversi e di valore significativamente superiore rispetto a quanto reclamato è indicativo di arbitrarietà della pretesa e porta a escludere la buona fede nella convinzione di un diritto, favorendo la qualificazione come rapina.
- Il consenso apparente della persona offesa (per es. l'apertura di un cancello) non esclude automaticamente il reato di violazione di domicilio se quel consenso è stato estorto da intimidazione o violenza: la valutazione passa dalla concreta ricostruzione delle circostanze e dallo stato di paura della vittima.
- Ai fini del sindacato in Cassazione, i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le parti salienti della motivazione impugnata; censure generiche che omettono tale confronto sono dichiarate inammissibili.
- La prova dell'elemento soggettivo (dolo vs convinzione di diritto) si valuta secondo le ordinarie regole probatorie e sulla base del complesso degli elementi di fatto; comportamenti contraddittori o sproporzionati rispetto alla pretesa rafforzano l'interpretazione dell'ingiustizia del profitto perseguito.
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