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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20354/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore, addetto alla sorveglianza e inquadrato nel CCNL Commercio, aveva chiesto differenze retributive per l'intero rapporto, sostenendo di aver lavorato per anni su turni molto ampi, anche notturni e festivi, e di non aver ricevuto integralmente retribuzione ordinaria, straordinaria, notturna e festiva, tredicesima e quattordicesima, TFR, ferie e permessi. Il Tribunale aveva riconosciuto solo alcune somme; la Corte d'appello aveva ridotto ulteriormente il credito escludendo le maggiorazioni per straordinario, ritenendo applicabile l'art. 16 d.lgs. 66/2003 ai lavoratori discontinui e valorizzando solo in parte i pagamenti a titolo di TFR, nonché limitando l'eccezione di prescrizione. In Cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 16 d.lgs. 66/2003 e delle clausole del CCNL Commercio, sostenendo che la contrattazione collettiva prevedesse un orario normale di 40 ore e, per il personale discontinuo, di 45 ore, costituendo disciplina più favorevole idonea a rendere inapplicabile la deroga legale; 2) omesso esame e violazione di norme processuali per avere la Corte d'appello considerato provato il pagamento di un acconto TFR del 2009 sulla base di documentazione che il ricorrente assumeva tardiva e irritualmente acquisita; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per la valutazione delle prove testimoniali sull'orario effettivo di lavoro, che il ricorrente riteneva sufficiente a dimostrare un orario superiore a quello riconosciuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente allegata nei precedenti gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza e del divieto di nuove questioni in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché cumulava in modo promiscuo vizio di motivazione e violazioni di legge, sollecitava una rivalutazione del merito estranea all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato, e non rispettava l'onere di specifica trascrizione e indicazione degli atti rilevanti per censurare l'utilizzo della documentazione sul TFR. Il terzo motivo è stato assorbito dall'inammissibilità del primo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16 d.lgs. 66/2003

    la norma disciplina una deroga all'orario normale di lavoro per le attività indicate; la Corte richiama il tema della sua applicabilità ma non entra nel merito della doglianza per difetto di specifica devoluzione e di allegazione nei gradi di merito

  • artt. 3 e 4 d.lgs. 66/2003

    richiamati dal ricorrente per sostenere che l'orario normale è di 40 ore settimanali e che il limite massimo medio è di 48 ore comprensive dello straordinario

  • art. 35 CCNL Commercio del 28.3.1987

    invocato dal ricorrente quale fonte di una disciplina collettiva più favorevole per i lavoratori discontinui

  • art. 30 CCNL Commercio del 30.11.1998

    invocato dal ricorrente quale fonte di una disciplina collettiva più favorevole per i lavoratori discontinui

  • art. 40 CCNL Commercio del 20.9.2001

    invocato dal ricorrente quale fonte di una disciplina collettiva più favorevole per i lavoratori discontinui

  • art. 135 CCNL Commercio del 18.7.2008

    invocato dal ricorrente quale fonte di una disciplina collettiva più favorevole per i lavoratori discontinui

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte rileva che il primo e il secondo motivo non rispettano correttamente il paradigma di tale vizio

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo vigente dopo la riforma del 2012 consente solo il sindacato sul minimo costituzionale della motivazione e sull'omesso esame di un fatto storico decisivo

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro della censura motivazionale, ma la Corte osserva che il vizio denunciato non integra una motivazione inesistente o apparente

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte chiarisce che la doglianza in realtà mira a una nuova valutazione del merito e non a un vero errore di disponibilità/prova

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta tardività della produzione documentale del datore di lavoro nel rito del lavoro

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato in relazione ai limiti alle produzioni e alle allegazioni in appello nel rito del lavoro

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti/documenti rilevanti; la Corte lo applica nel dichiarare inammissibili le censure che non riportano adeguatamente gli atti necessari

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda

  • art. 12 preleggi

    utilizzato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei gradi di merito; il ricorrente deve anche indicare in quale atto processuale la questione sia stata proposta.
  • Il motivo di ricorso deve rispettare un preciso paradigma censuratorio: non è ammissibile la commistione di doglianze ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. formulate in modo promiscuo, poiché la Corte non può essere chiamata a selezionare e riqualificare le singole censure.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o del merito della controversia.
  • Per dedurre un error in procedendo o contestare l'utilizzo di documenti e atti nel rito del lavoro, il ricorrente deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, in modo da consentire alla Corte il controllo senza ricerca esplorativa nel fascicolo.
  • La censura sulla qualificazione dell'orario di lavoro o sull'applicabilità di una disciplina collettiva più favorevole deve essere stata effettivamente introdotta e coltivata nel giudizio di merito; in difetto, il relativo motivo è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieDifferences retributiveOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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