Cassazione Civile, Ordinanza n. 20354/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, addetto alla sorveglianza e inquadrato nel CCNL Commercio, aveva chiesto differenze retributive per l'intero rapporto, sostenendo di aver lavorato per anni su turni molto ampi, anche notturni e festivi, e di non aver ricevuto integralmente retribuzione ordinaria, straordinaria, notturna e festiva, tredicesima e quattordicesima, TFR, ferie e permessi. Il Tribunale aveva riconosciuto solo alcune somme; la Corte d'appello aveva ridotto ulteriormente il credito escludendo le maggiorazioni per straordinario, ritenendo applicabile l'art. 16 d.lgs. 66/2003 ai lavoratori discontinui e valorizzando solo in parte i pagamenti a titolo di TFR, nonché limitando l'eccezione di prescrizione. In Cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 16 d.lgs. 66/2003 e delle clausole del CCNL Commercio, sostenendo che la contrattazione collettiva prevedesse un orario normale di 40 ore e, per il personale discontinuo, di 45 ore, costituendo disciplina più favorevole idonea a rendere inapplicabile la deroga legale; 2) omesso esame e violazione di norme processuali per avere la Corte d'appello considerato provato il pagamento di un acconto TFR del 2009 sulla base di documentazione che il ricorrente assumeva tardiva e irritualmente acquisita; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c. per la valutazione delle prove testimoniali sull'orario effettivo di lavoro, che il ricorrente riteneva sufficiente a dimostrare un orario superiore a quello riconosciuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non specificamente allegata nei precedenti gradi di merito, in violazione del principio di autosufficienza e del divieto di nuove questioni in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché cumulava in modo promiscuo vizio di motivazione e violazioni di legge, sollecitava una rivalutazione del merito estranea all'art. 360, n. 5, c.p.c. riformulato, e non rispettava l'onere di specifica trascrizione e indicazione degli atti rilevanti per censurare l'utilizzo della documentazione sul TFR. Il terzo motivo è stato assorbito dall'inammissibilità del primo. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la norma disciplina una deroga all'orario normale di lavoro per le attività indicate; la Corte richiama il tema della sua applicabilità ma non entra nel merito della doglianza per difetto di specifica devoluzione e di allegazione nei gradi di merito
richiamati dal ricorrente per sostenere che l'orario normale è di 40 ore settimanali e che il limite massimo medio è di 48 ore comprensive dello straordinario
art. 35 CCNL Commercio del 28.3.1987
invocato dal ricorrente quale fonte di una disciplina collettiva più favorevole per i lavoratori discontinui
art. 30 CCNL Commercio del 30.11.1998
invocato dal ricorrente quale fonte di una disciplina collettiva più favorevole per i lavoratori discontinui
art. 40 CCNL Commercio del 20.9.2001
invocato dal ricorrente quale fonte di una disciplina collettiva più favorevole per i lavoratori discontinui
art. 135 CCNL Commercio del 18.7.2008
invocato dal ricorrente quale fonte di una disciplina collettiva più favorevole per i lavoratori discontinui
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la Corte rileva che il primo e il secondo motivo non rispettano correttamente il paradigma di tale vizio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo vigente dopo la riforma del 2012 consente solo il sindacato sul minimo costituzionale della motivazione e sull'omesso esame di un fatto storico decisivo
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato dal ricorrente come parametro della censura motivazionale, ma la Corte osserva che il vizio denunciato non integra una motivazione inesistente o apparente
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove; la Corte chiarisce che la doglianza in realtà mira a una nuova valutazione del merito e non a un vero errore di disponibilità/prova
richiamato in relazione alla dedotta tardività della produzione documentale del datore di lavoro nel rito del lavoro
richiamato in relazione ai limiti alle produzioni e alle allegazioni in appello nel rito del lavoro
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti/documenti rilevanti; la Corte lo applica nel dichiarare inammissibili le censure che non riportano adeguatamente gli atti necessari
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per l'onere di deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda
art. 12 preleggi
utilizzato per interpretare la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. in senso restrittivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
base per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
ha introdotto la previsione del contributo unificato aggiuntivo richiamata dalla Corte
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata e non specificamente dedotte nei gradi di merito; il ricorrente deve anche indicare in quale atto processuale la questione sia stata proposta.
- Il motivo di ricorso deve rispettare un preciso paradigma censuratorio: non è ammissibile la commistione di doglianze ex art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. formulate in modo promiscuo, poiché la Corte non può essere chiamata a selezionare e riqualificare le singole censure.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio o del merito della controversia.
- Per dedurre un error in procedendo o contestare l'utilizzo di documenti e atti nel rito del lavoro, il ricorrente deve trascrivere o indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, in modo da consentire alla Corte il controllo senza ricerca esplorativa nel fascicolo.
- La censura sulla qualificazione dell'orario di lavoro o sull'applicabilità di una disciplina collettiva più favorevole deve essere stata effettivamente introdotta e coltivata nel giudizio di merito; in difetto, il relativo motivo è inammissibile in cassazione.
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