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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17989/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973, eseguito per il recupero di tributi per complessivi euro 128.084,44 sulla base di una cartella di pagamento e di due avvisi di accertamento definitivi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto, ma in appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione ritenendo, da un lato, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non potesse stare in giudizio con difensore del libero foro e, dall'altro, che la cartella e gli avvisi di accertamento non risultassero notificati. Le ricorrenti in Cassazione hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla difesa in giudizio dell'agente della riscossione, sostenendo la legittimità della costituzione a mezzo avvocato del libero foro; 2) omessa sanatoria del preteso difetto di rappresentanza processuale ex art. 182 c.p.c.; 3) omesso esame di fatti decisivi in tema di regolare notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 140 c.p.c.; 4) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello ritenuto inammissibili le censure sugli avvisi di accertamento nonostante l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento; 5) e 6) ulteriore violazione delle norme sulla notificazione degli avvisi di accertamento. La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, dichiarando assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo motivo, il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso. Ha affermato che, nel contenzioso tributario, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può legittimamente costituirsi con difensore del libero foro quando la convenzione applicabile lo consente, senza necessità delle formalità invocate dalla sentenza impugnata; ha inoltre ritenuto che la CTR abbia omesso l'esame di fatti decisivi relativi alla notificazione della cartella di pagamento; infine ha corretto l'applicazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, chiarendo che i vizi degli atti presupposti vanno dedotti con l'impugnazione dell'atto successivo notificato. I motivi quinto e sesto sono stati assorbiti. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Norma che disciplina il pignoramento presso terzi da parte dell'agente della riscossione; la lite prende le mosse da un atto esecutivo emesso sulla sua base.

  • art. 11 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e l'agente della riscossione stanno in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.

  • art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016, n. 225

    "L'Agenzia delle Entrate - Riscossione è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ... fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale"

    La disposizione consente anche l'uso di avvocati del libero foro, nei limiti e secondo i criteri previsti, senza escludere la costituzione nel processo tributario con difensore non erariale quando la convenzione lo consente.

  • art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Richiamato come base del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e delle ipotesi speciali di ricorso a difensori diversi.

  • art. 4-nonies d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv. in L. 28 giugno 2019, n. 58

    È richiamato come norma di interpretazione autentica che conferma il rilievo della convenzione tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura dello Stato.

  • art. 182 c.p.c.

    Invocato per sostenere la necessità di assegnare un termine per sanare un preteso difetto di rappresentanza processuale; il motivo è stato assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non come mancata valutazione di deduzioni o argomentazioni difensive.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato per la notifica della cartella in assenza del destinatario; la Corte ha ritenuto decisivo l'esame dei fatti relativi al compimento delle formalità previste dalla norma.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La mancata notificazione degli atti presupposti consente di impugnarli unitamente all'atto successivo notificato; se l'atto successivo non viene impugnato, i relativi crediti si consolidano.

  • artt. 148 c.p.c. e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati sulla validità della notificazione degli avvisi di accertamento; il loro esame è stato assorbito dall'accoglimento del quarto motivo.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di un difensore del libero foro quando ciò sia consentito dalla disciplina convenzionale applicabile; non è necessaria una ulteriore formalità se la convenzione non riserva in via esclusiva il patrocinio all'Avvocatura dello Stato.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non ricorre quando si contesti soltanto la mancata considerazione di argomenti difensivi o di singoli elementi istruttori.
  • Quando si deduce l'irregolarità della notifica di una cartella o di altro atto esattivo eseguita in assenza del destinatario, il giudice deve esaminare in concreto il compimento delle formalità richieste dalla legge, perché tali circostanze incidono sulla conoscibilità dell'atto e quindi sulla validità della pretesa.
  • Nel sistema dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, i vizi degli atti presupposti non notificati vanno fatti valere impugnando l'atto successivo notificato; la mancata impugnazione di quest'ultimo consolida il credito e preclude la deduzione di fatti estintivi o invalidanti anteriori.
  • La censura sulla notifica degli atti prodromici è ammissibile nel ricorso contro l'atto successivo soltanto se tale atto successivo è stato ritualmente impugnato e il vizio precedente incide sulla legittimità dell'intera sequenza procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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