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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30626/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione (dedotta come maturata il 08/01/2022 prima della pronuncia di appello) e, secondariamente, per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche dovute al grave stato di alterazione psico-fisica dell'imputato. Il ricorso ha sostanzialmente censurato che i giudici di merito non hanno dichiarato la prescrizione intervenuta prima della sentenza di secondo grado e non hanno valutato adeguatamente le attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo. Ricostruito il decorso prescrizionale: reato consumato in data 08/07/2014; calcolo della prescrizione tenendo conto del termine ordinario di sospensione (anni sei), della durata massima per eventi interruttivi (1 anno e 6 mesi) e dei periodi di sospensione effettivamente verificatisi (complessivi 35 giorni per differimenti di udienza comprovati), ha accertato che il reato si è prescritto in data 12/02/2021, anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (17/03/2022). Conseguentemente, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza con motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 635 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al titolo di reato ascritto all'imputato (citata per individuare la fattispecie contestata).

  • art. 625, n. 7 cod. pen.

    Ulteriore specificazione normativa collegata alla fattispecie contestata; richiamata per definire la qualificazione del fatto.

  • art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla possibilità di non svolgere discussione orale e perseguire il contraddittorio scritto nelle fasi di trattazione del ricorso.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (prorogato dall'art. 5-duodecies d.l. 31/10/2022 n.162 convertito dalla legge 30/12/2022 n.199)

    Disposizioni emergenziali che consentono il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamate per motivare la trattazione del ricorso senza udienza pubblica.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma invocata per i limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso e per la motivazione della decisione di legittimità nel rispetto dei limiti procedurali.

  • art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che indica i motivi di ricorso per cassazione, utilizzata per affermare che la deduzione dell'estinzione del reato per prescrizione è motivo consentito in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta prima della pronuncia di secondo grado deve essere dichiarata anche in sede di cassazione: la mancata declaratoria da parte dei giudici di merito può essere rilevata e portare all'annullamento senza rinvio.
  • In ricorso per cassazione è ammissibile dedurre l'estinzione del reato per prescrizione anche con un unico motivo ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.; la Corte di legittimità può pronunciarsi direttamente sulla prescrizione.
  • Nel calcolo della prescrizione vanno considerati tutti i periodi di sospensione e gli eventi interruttivi effettivamente verificatisi (es. differimenti per legittimi impedimenti del difensore o adesione a scioperi), poiché influenzano la data di estinzione del reato.
  • Quando la prescrizione è accertata e dichiarata, le ulteriori questioni (es. riconoscimento di circostanze attenuanti) restano assorbite e non rilevanti ai fini della decisione.
  • Le normative emergenziali che consentono il contraddittorio scritto (art. 23 d.l. 137/2020 e successive proroghe) permettono la trattazione del ricorso senza discussione orale se non richiesta dalle parti.

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