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Ordinanza

Ordinanza n. 283/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefetto della Provincia di Milano - Sportello Unico per l'Immigrazione codice pratica n. P-MI/L/N/2025/100340- MI2210264860, emesso in data 13.11.2025, con il quale veniva rigettata l'istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro stagionale a motivi di lavoro subordinato presentata il 13.01.2025;

Giustizia amministrativa202600618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 13 novembre 2025, con cui è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro stagionale a motivi di lavoro subordinato, presentata il 13 gennaio 2025, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso deduce, in particolare, l’illegittimità del diniego in relazione all’avvenuta presentazione di una prima istanza di conversione il 10 luglio 2024. L’amministrazione non ha contestato tale circostanza. Il giudice ha inoltre rilevato che l’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non stabilisce un termine perentorio entro il quale il lavoratore stagionale debba presentare la richiesta di conversione e che, pertanto, la scadenza del permesso stagionale non può costituire, di per sé, un ostacolo alla conversione quando la domanda sia stata presentata entro un termine ragionevole.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris. La valutazione cautelare si fonda sia sulla mancata contestazione, da parte dell’amministrazione, della precedente istanza del 10 luglio 2024, sia sull’interpretazione dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, che non prevede un termine perentorio per la richiesta di conversione. Ne consegue che la mera scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non è ostativa alla conversione, se la domanda è stata proposta entro un termine ragionevole. Il provvedimento impugnato è stato sospeso ai fini di un motivato riesame da parte dell’amministrazione. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 28 ottobre 2026 per il prosieguo. Il testo non contiene una specifica statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    non prevede un termine perentorio entro il quale il lavoratore debba avanzare la richiesta di conversione

    La disposizione non stabilisce un termine decadenziale o comunque perentorio per la presentazione della domanda di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; la scadenza del permesso non è di per sé ostativa, purché la domanda sia presentata entro un termine ragionevole.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta in via incidentale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sospensione del provvedimento impugnato ai fini del riesame.

Massime di principio

  • L’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998 non prevede un termine perentorio entro il quale il lavoratore stagionale debba presentare la richiesta di conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato.
  • La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce, di per sé, un limite ostativo alla conversione, qualora la domanda sia stata presentata entro un termine ragionevole.
  • Quando l’amministrazione non contesta una circostanza decisiva allegata dal richiedente, quale la precedente presentazione di un’istanza di conversione, tale circostanza può concorrere a fondare il fumus boni iuris della domanda cautelare.
  • In presenza di un diniego fondato, anche implicitamente, sulla scadenza del permesso stagionale, il giudice amministrativo può sospendere l’atto ai fini di un motivato riesame quando emerga prima facie l’erroneità del presupposto temporale.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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