Cassazione Penale, Sentenza n. 40699/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio procedurale per mancata indicazione degli obblighi e delle facoltà nel decreto di citazione a testimoniare (richiamo agli artt. 210 cod. proc. pen., 142 disp. att. cod. proc. pen. e art. 24 Cost.) e illegittima notifica del decreto presso il difensore dei testimoni (stesso difensore del ricorrente), con violazione del diritto di difesa; 2) censura sulla valutazione delle prove (art. 372 cod. pen. contestato in base alla presunta autenticità della firma sulla quietanza rilevata dal CTP del PM, criticità nei tabulati telefonici e sulle indagini relative a utenze diverse, incoerenze orarie dei testimoni e possibili motivi di rivalsa di Marcocci) che, secondo il ricorrente, avrebbero reso insostenibile la prova della falsa testimonianza; 3) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena per assenza di precedenti e non particolare gravità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la notificazione fosse causa di illegittimità, osservando che i testimoni Lanzi e Cencini erano stati comunque informati della facoltà di non rispondere (trascrizioni udienza 22/01/2018) e che la garanzia nemo tenetur era rispettata; sul secondo motivo ha affermato che le censure in realtà sollecitano una rivalutazione del merito probatorio, cosa non consentita in Cassazione, e ha confermato la congrua e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello e dal Tribunale (valore dei tabulati telefonici, irrilevanza della perizia grafica effettuata su copia e valutazione del movente/economicità della condotta); sul terzo motivo ha ritenuto la doglianza generica, ricordando che le circostanze attenuanti generiche sono valutazione discrezionale e che la sola assenza di precedenti non obbliga al riconoscimento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa per le Ammende.
Norme richiamate
Norma del reato contestato (falsa testimonianza). La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base della valutazione complessiva delle prove.
Richiamato rispetto alle modalità di citazione e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la facoltà di non rispondere fosse stata effettivamente fatta conoscere ai testimoni.
art. 142 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato con riferimento alle disposizioni sul procedimento; la Cassazione ha considerato che eventuali vizi formali non erano tali da inficiare le garanzie sostanziali.
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto di difesa invocato dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che il diritto fosse rispettato in concreto.
artt. 171, 198 e 210 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione agli obblighi/informazioni nella citazione a testimoniare; la sentenza afferma che le informazioni essenziali sulla facoltà di non rispondere sono risultate dagli atti.
artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen.
Norme processuali menzionate dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e alla motivazione; la Cassazione ha ritenuto che non vi sia violazione di legge né vizio motivazionale rilevante.
Reato di falsità materiale o ideologica utilizzato nella vicenda originaria (produzione di una falsa quietanza). Citato per ricostruire il contesto fattuale da cui è nata l'accusa di falsa testimonianza.
Richiamato nel contesto del procedimento penale originario tra le parti; utilizzato per descrivere il quadro fattuale.
art. 67 Legge Fallimentare (L.F.)
Richiamato con riferimento alla possibile revocatoria dei pagamenti in sede fallimentare: la Corte ha osservato che il sospetto di revocatoria non era fondato sui presupposti temporali e materiali richiamati dalla difesa.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche richiamata dalla Corte per motivare il diniego: l'assenza di precedenti non è di per sé sufficiente per il riconoscimento automatico delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- I vizi di notifica o formali nella citazione a testimoniare non invalidano automaticamente la prova se dagli atti risulta che la persona è stata effettivamente informata delle facoltà (es. della facoltà di non rispondere); tali vizi devono essere specificamente dedotti e dimostrati dai diretti interessati.
- La Corte di Cassazione non è sede di nuovo esame del merito probatorio: le censure che chiedono la rivalutazione delle prove (tabulati, perizie, contraddizioni testimoniali) sono generalmente inammissibili se non sono indicate violazioni di legge o vizi motivazionali specifici.
- Una perizia grafologica dal tenore dubbio non è necessariamente risolutiva se esistono altre prove convergenti che giustificano la decisione; la mancata produzione dell'originale da parte dell'imputato può indebolire la valutazione favorevole alla sua tesi.
- Le incongruenze orarie e le differenze nelle dichiarazioni dei testimoni non compromettono automaticamente la credibilità della versione della pubblica accusa se la valutazione complessiva dei fatti risulta coerente e supportata da elementi oggettivi (es. tabulati telefonici).
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è discrezionale: la sola assenza di precedenti non garantisce automaticamente il loro riconoscimento; il giudice deve motivare l'esercizio della discrezionalità in base a elementi concreti.
- Se si contesta una pronuncia per motivi di fatto occorre indicare in modo preciso l'errore logico-giuridico o la violazione di norme di diritto per sperare in un riesame in sede di legittimità; le critiche generiche o le richieste di valutazione alternativa non sono sufficienti.
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