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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29589/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impetrazione di cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del riesame della custodia cautelare in carcere disposta nei suoi confronti per due capi (8 e 9) di concorso in riciclaggio. Il ricorrente contestava: a) la carenza o illogicità della motivazione rispetto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (sosteneva di aver svolto operazioni bancarie tracciabili senza uso di contanti, senza segnalazioni di operazioni sospette e con contatti riconducibili all'ambito lavorativo); b) la mancanza di elementi probatori specifici che lo colleghino consapevolmente al reato (es. l'incontro con MANCINO sarebbe riferibile a operazioni che l'altro avrebbe potuto compiere autonomamente via home banking); c) l'irragionevolezza e sproporzione della custodia cautelare in carcere, atteso che si era dimesso dalla banca oltre un anno prima dell'ordinanza e quindi il rischio di reiterazione sarebbe stato contenibile con misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto fondati i ragionamenti del Tribunale di riesame circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di riciclaggio, richiamando conversazioni intercettate in cui il ricorrente (vicedirettore di filiale) riceveva indicazioni da MANCINO per disporre bonifici, predisporre assegni circolari e ottenere contante da conti intestati a società o persone compiacenti; tali elementi, unitamente alla ruolo professionale e alla ripetitività e intensità dei contatti in un breve arco temporale, giustificano il grave quadro indiziario. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha motivato il rischio di reiterazione sulla base della gravità e della non occasionalità delle condotte e della specifica capacità professionale del ricorrente di agevolare la dissimulazione della provenienza illecita; ha inoltre ritenuto inidonea la misura meno afflittiva (arresti domiciliari) per il concreto rischio di ripresa di contatti con soggetti esterni. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del grado.

Norme richiamate

  • art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020

    Dispositivo normativo richiamato per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; la causa è stata trattata con questa modalità procedurale.

  • art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale vizio per presunta carenza o illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi; la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice del riesame congrua e logica rispetto agli elementi indiziari emersi.

  • art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Invocato per censurare la motivazione sulle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura; la Corte ha ritenuto fondate e specifiche le argomentazioni del Tribunale in tema di rischio di reiterazione.

  • art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen.

    Formatosi nelle censure del ricorrente con riguardo alla valutazione delle prove e alla logica della motivazione; la Corte ha respinto le censura ritenendo coerente il quadro indiziario esposto dal giudice del riesame.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nelle censure difensive (valutazione delle risultanze); la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato le intercettazioni e gli altri elementi probatori ai fini della sussistenza dei gravi indizi.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma penale del riciclaggio, rispetto alla quale la Corte ha ritenuto configurabili i gravi indizi a carico del ricorrente in quanto le operazioni bancarie, disposte in funzione di procure di denaro contante e con l'uso di conti riconducibili a società compiacenti, erano idonee a costituire attività di riciclaggio delle provviste illecite.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nelle censure (atto di impulso/valutazione probatoria); la Corte ha ritenuto che non vi fosse vizio nella valutazione delle prove operata dal Tribunale.

  • art. 274 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma citata in relazione alla motivazione delle esigenze cautelari; la Corte ha condiviso l'analisi del Tribunale circa la non occasionalità e la gravità delle condotte, con conseguente rischio di reiterazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamata nelle censure relative alle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente valutato la proporzionalità della custodia in carcere rispetto al concreto rischio delineato.

Massime di principio

  • Intercettazioni che documentano istruzioni per ottenere contante a partire da conti correnti intestati a soggetti compiacenti possono costituire gravi indizi di riciclaggio anche se le operazioni appaiono "tracciabili" sulla carta; la capacità di convertire i proventi illeciti in contante è rilevante.
  • La qualifica professionale del soggetto (es. vicedirettore di filiale) e la possibilità, grazie a quella posizione, di agevolare la dissimulazione della provenienza illecita del denaro, aggravano il quadro indiziario e il rischio di reiterazione.
  • L'assenza di segnalazioni interne (es. mancata STR) o il fatto che le operazioni non coinvolgano contanti direttamente non escludono il reato di riciclaggio se emergono elementi che collegano l'operatore all'intento di occultare l'origine illecita dei fondi.
  • La frequenza e l'intensità dei contatti con soggetti indiziati, anche in un breve arco temporale, sono elementi che il giudice può utilizzare per fondare il giudizio sul pericolo di reiterazione.
  • La sola dimissione dal posto di lavoro non elimina automaticamente il rischio di reiterazione agli occhi del giudice, specie quando la professionalità acquisita e canali di contatto (anche online) consentano la prosecuzione delle condotte o la ripresa di rapporti con soggetti esterni.
  • In fase cautelare, per contrastare efficacemente la custodia in carcere è opportuno documentare specificamente l'assenza di consapevolezza dell'illiceità delle operazioni, l'assenza di ruoli decisionali, la mancanza di contatti significativi con gli odierni indagati e proporre misure meno afflittive concretamente idonee a prevenire la reiterazione (divieto di comunicare con determinati soggetti, controllo giudiziario rafforzato, ecc.).
  • Le censure sulla motivazione richiedono di dimostrare specifici profili di illogicità o incongruenza nelle argomentazioni del giudice; critiche generiche sulla "mancanza di prove" sono spesso inefficaci se esistono riscontri indiziari concreti (es. intercettazioni, flussi bancari, ruoli aziendali).

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