Cassazione Civile, Ordinanza n. 13871/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a una cartella esattoriale relativa a spese di giustizia, emessa su ruolo formato in forza di un decreto penale di condanna ritenuto passato in giudicato. La destinataria della cartella ha sostenuto che il decreto penale non le fosse stato notificato e che, perciò, esso non fosse esecutivo. Il Tribunale ha respinto l'opposizione, mentre la Corte d'appello l'ha accolta. La società incaricata della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello, affidandosi a un solo motivo, ma la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso perché la sentenza impugnata era stata dichiarata notificata dal ricorrente, sicché era necessario depositarne copia con relata di notifica o, se notificata via PEC, con le ricevute di spedizione e ricezione; tale deposito non è avvenuto. Inoltre, la notificazione del ricorso era comunque avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, sicché non operava l'eccezione che consente di superare la mancanza della relata quando la notificazione del ricorso risulti tempestiva.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina il motivo di ricorso nel merito e dichiara il ricorso improcedibile per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita di relata di notificazione (o delle ricevute PEC equivalenti), onere che gravava sul ricorrente in quanto aveva dichiarato nel ricorso l'avvenuta notificazione della sentenza. Poiché il ricorso era stato notificato oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, non poteva operare il principio di procedibilità fondato sulla tempestiva notificazione del ricorso. La società ricorrente è condannata anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con distrazione ai difensori antistatari, ed è dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notificazione della sentenza impugnata fa decorrere il termine breve per impugnare.
Chi ricorre per cassazione deve depositare, entro il termine previsto, copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione; in caso di notificazione via PEC, devono essere depositate le copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione.
La successiva produzione documentale non può sanare la mancata tempestiva produzione della documentazione necessaria a dimostrare la notificazione della sentenza impugnata.
Il procedimento è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato previsto da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di improcedibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Se il ricorrente per cassazione dichiara nel ricorso che la sentenza impugnata gli è stata notificata, tale dichiarazione comporta l'onere di depositare tempestivamente la copia autentica della sentenza con la relata di notifica, o la documentazione PEC equivalente.
- La mancanza del deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che risulti comunque che il ricorso sia stato notificato entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza.
- La produzione tardiva della documentazione mancante non sana l'omissione originaria quando sia decorso il termine per il deposito ex art. 369 c.p.c.
- In caso di improcedibilità del ricorso per cassazione, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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