Cassazione Penale, Sentenza n. 11624/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Presidente del Tribunale di Roma del 17/07/2024 che aveva accolto l'opposizione di Seferovic avverso il decreto del 18/07/2023 che aveva dichiarato l'inammissibilità della sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'Avvocatura Generale dello Stato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: (1) errata applicazione dell'art. 76 d.P.R. n. 115/2002 in relazione all'individuazione della "ultima dichiarazione" da considerare ai fini del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio (disputa tra orientamento che considera l'ultima dichiarazione rispetto alla quale l'obbligo di presentazione sia già maturato, anche se non materialmente presentata, e l'orientamento opposto che richiede che sia spirato il termine ultimo per la presentazione); (2) errata applicazione dell'art. 99, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per avere omesso di motivare sull'eccepito difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività. Dalla consultazione dell'incarto è emerso che il provvedimento impugnato era stato notificato via PEC al ricorrente il 19/07/2024, mentre il ricorso è stato proposto il 19/09/2024, oltre il termine di 20 giorni previsto ex lege. La Corte ha ritenuto irrilevante la successiva correzione di errore materiale del 12/08/2024 ai fini della riapertura dei termini. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma determinata in via equitativa di euro tremila.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 76
Riferimento normativo centrale nella controversia sulla determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio; la questione interpretativa rilevante riguarda se l'ultima dichiarazione sia quella per la quale l'obbligo di presentazione sia già maturato (anche se non materialmente presentata) o quella per cui è spirato il termine ultimo di presentazione
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 99, comma 2
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata argomentazione del Tribunale circa il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia; la Corte non ha ritenuto di pronunciarsi nel merito per aver dichiarato il ricorso inammissibile per tardività
cod. proc. pen. - art. 606, comma 1, lett. b)
Norma che individua il motivo di ricorso per cassazione invocato dall'Avvocatura dello Stato (erronea applicazione di legge)
Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 29385 del 26/05/2022 - Vetrugno)
Richiamata per affermare che al procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio si applicano le previsioni degli artt. 76 e ss. d.P.R. n. 115/2002 coordinate, per le fasi non espressamente disciplinate, con la disciplina del processo penale principale
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 34225 del 14/05/2014 - Faleh; Sez. 4, n. 3543 del 19/12/1997 - Runfolo)
Richiamate per il principio secondo cui la correzione di un provvedimento non riapre i termini di impugnazione, essendosi perfezionato il provvedimento alla data della sua emanazione
Corte costituzionale - sentenza n. 186 del 13/06/2000
Menziunata dal giudice in relazione alla valutazione sull'assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della quantificazione equitativa della somma a carico del ricorrente
Massime di principio
- Nei procedimenti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato i termini di impugnazione vanno calcolati con rigore: la notifica via PEC fa decorrere il termine e la presentazione del ricorso oltre il termine di 20 giorni comporta l'inammissibilità.
- La correzione di errori materiali del provvedimento non riapre i termini di impugnazione: il termine per impugnare decorre dalla data di emanazione del provvedimento originario notificato, non dalla data della correzione.
- Quando si impugna per errata interpretazione di norme come l'art. 76 d.P.R. 115/2002, è necessario affrontare preliminarmente le questioni di ammissibilità e di tempestività: se il ricorso è inammissibile per ragioni procedurali il merito rimane inesaminato.
- Se si contesta la legittimazione passiva (es. del Ministero della giustizia), bisogna che il giudice di merito si pronunci espressamente; tuttavia, tale questione non può essere sollevata o valutata se il giudice di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per motivo procedurale.
- In fase di impugnazione, documentare con precisione le date di notifica e i termini è cruciale: conservare e produrre le ricevute PEC e atti di notifica può prevenire l'inammissibilità per tardività.
- In presenza di due filoni interpretativi di una norma (es. quale dichiarazione considerare per il reddito rilevante), l'appello o ricorso dovrebbe illustrare chiaramente quale interpretazione il giudice dovrebbe adottare e fornire elementi fattuali che dimostrino l'applicazione concreta della norma al caso specifico.
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