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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25202/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo debitore di un conto corrente. I correntisti proponevano opposizione deducendo l’insussistenza del credito per illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e per erroneo addebito della commissione di massimo scoperto in violazione del contratto. In primo grado, dopo c.t.u. contabile, il decreto veniva revocato ma i correntisti venivano comunque condannati al pagamento di una somma rideterminata. In appello, l’erede del correntista deceduto censurava la rideterminazione del saldo effettuata dalla sentenza di primo grado, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto espungere integralmente anche la capitalizzazione annuale e la commissione di massimo scoperto e, soprattutto, rilevare d’ufficio la nullità del contratto di conto corrente e della clausola sugli interessi ultralegali per difetto di specifica sottoscrizione. Con il secondo motivo lamentava inoltre la condanna alle spese di lite, assumendo che fosse viziata in conseguenza del primo motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa alla nullità della clausola sugli interessi ultralegali non risultasse dedotta in appello, né fosse stato riprodotto o indicato il relativo motivo di impugnazione; di conseguenza sulla questione si era formato giudicato interno e non poteva esserne richiesto il rilievo d’ufficio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non costituiva una censura autonoma, ma era meramente derivato dal primo. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È richiamato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ne rileva l’inammissibilità per mancata deduzione in appello della questione decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115/2002

    È richiamato in relazione all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non può essere censurata, come omesso rilievo officioso, una nullità contrattuale che non risulti essere stata dedotta nei gradi di merito, quando sulla relativa questione si sia formato giudicato interno.
  • Il giudicato interno preclude il rilievo d’ufficio della nullità ove la parte non dimostri di aver tempestivamente devoluto la questione al giudice di appello.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a conseguire, in via derivata, la caduta di un capo accessorio della sentenza (ad esempio le spese) senza contenere una censura autonoma è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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