Ordinanza n. 414/2026 - Salerno, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale che imponeva la rimozione, l'avvio a recupero o lo smaltimento di rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta giorni, con previsione dell'esecuzione in danno e della denuncia all'Autorità giudiziaria
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatari dell'ordinanza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, un'ordinanza sindacale notificata il 12 giugno 2026, con la quale erano stati obbligati, nella qualità indicata nel provvedimento, a rimuovere rifiuti, avviarli a recupero o smaltimento e ripristinare lo stato dei luoghi entro sessanta giorni. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né contiene una valutazione specifica dei profili di fumus boni iuris.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e ha accolto la domanda cautelare esclusivamente sulla base del periculum in mora, ravvisato negli ingenti costi connessi all'esecuzione dell'ordinanza e nella possibile esecuzione in danno. Gli effetti del provvedimento impugnato sono stati sospesi. Non è stata formulata una valutazione espressa sul fumus boni iuris né è stata decisa nel merito la legittimità dell'ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La discussione di merito è stata fissata al 24 marzo 2027, data risultante dalla successiva correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza originaria.
Norme richiamate
art. 255, comma 3, d.lgs. 152/2006
denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 255, comma 3, del d.lgs. 152/2006
La norma è richiamata nell'ordinanza sindacale impugnata quale conseguenza dell'eventuale mancata ottemperanza all'ordine di rimozione e smaltimento dei rifiuti; l'ordinanza cautelare non ne esamina l'applicazione.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare e della sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti di un'ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti quando il rischio di esecuzione in danno e gli ingenti costi immediati dell'adempimento integrano un periculum in mora concreto e attuale.
- L'accoglimento della domanda cautelare fondato sul periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità sostanziale dell'atto impugnato, quando l'ordinanza non formula una valutazione espressa del fumus boni iuris.
- La sospensione cautelare degli effetti di un'ordinanza amministrativa impedisce, fino alla definizione della controversia o a diversa decisione, l'esecuzione dell'atto e delle conseguenze esecutive direttamente connesse, comprese quelle da eseguirsi in danno.
Come è indicizzato
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