Cassazione Penale, Sentenza n. 24973/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi: 1) illegittimo esercizio di potestà da parte dell'autorità giudiziaria, sostenendo che l'espulsione sia misura di natura amministrativa adottabile solo dall'autorità amministrativa; 2) violazione di legge processuale e carenza di motivazione, poiché l'espulsione era stata disposta al di fuori dell'accordo di patteggiamento senza spiegazioni e, se qualificabile come misura di sicurezza, non era stata dimostrata l'attualità della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e ha distinto le fattispecie: l'art.13, comma 13, T.U. imm. (reingresso dopo espulsione amministrativa) comporta la rinnovata espulsione in modo obbligatorio all'accertamento della responsabilità; invece il ricorrente era giudicato per il reato di cui all'art.13, comma 13-bis, T.U. imm. (reingresso dopo espulsione giudiziale), fattispecie autonoma che non prevede la sanzione accessoria dell'espulsione. Pertanto la statuizione che disponeva l'espulsione è illegale e la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che disponeva l'espulsione, lasciando impregiudicato il resto della sentenza.
Norme richiamate
art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
Sanziona il reingresso dopo espulsione amministrativa e comporta la rinnovata espulsione quale misura obbligatoria conseguente all'accertamento della responsabilità penale; può essere adottata anche in sede di definizione del procedimento (art.444 c.p.p.) e non richiede specifica motivazione sull'an quando ricorra questa fattispecie
art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
Configura come fattispecie autonoma il reingresso dopo espulsione giudiziale e non prevede la sanzione accessoria dell'espulsione; perciò il giudice non può aggiungere l'espulsione come misura accessoria quando la violazione è contestata sotto questo comma
art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
Regola le ipotesi paradigmatiche di espulsione giudiziale e le conseguenze in termini di reviviscenza della pena originaria o sostituita, giustificando la diversa disciplina rispetto ai casi di espulsione amministrativa
Consente la definizione del procedimento per accordo (patteggiamento); tuttavia le sanzioni amministrative accessorie non negoziate tra le parti possono essere impugnate separatamente in cassazione
Massime di principio
- Se l'imputazione è per il reingresso dopo espulsione giudiziale (art.13, comma 13-bis T.U.), il giudice non può introdurre una sanzione accessoria di espulsione: tale misura non è prevista da quella fattispecie e la sua applicazione è illegittima.
- Se il reato è il reingresso dopo espulsione amministrativa (art.13, comma 13 T.U.), la rinnovata espulsione consegue obbligatoriamente all'accertamento di responsabilità ed è adottabile anche in sede di definizione del procedimento, senza necessità di motivazione specifica sull'an.
- Nei procedimenti di patteggiamento le misure accessorie di natura amministrativa non negoziate possono essere impugnate: l'accordo tra le parti non impedisce il sindacato di legittimità su misure non comprese nell'accordo.
- È necessario distinguere sempre la natura della precedente espulsione (amministrativa vs giudiziale) per verificare se l'espulsione possa essere disposta come conseguenza automatica o se sia esclusa dalla fattispecie contestata.
- Se l'autorità intende applicare una misura qualificabile come misura di sicurezza o cautelare che richiede valutazione della pericolosità sociale, deve fornire adeguata motivazione sull'attualità della pericolosità; diversamente, per misure obbligatorie previste dalla norma penale, la motivazione specifica sull'an non è richiesta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24940/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24943/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24944/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24945/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24947/2022 del 30/06/2022
- Sentenza penale · 30 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 24948/2022 del 30/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →