Cassazione Penale, Sentenza n. 16649/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che confermava la condanna per rapina (artt. 56 e 628 c.p.). Otto motivi di ricorso: 1) nullità del giudizio di secondo grado per mancata rituale citazione dell'appellante; 2) nullità dei giudizi di merito per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza del GIP tradotta; 3) nullità e inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al consulente medico del PM e dell'accertamento tecnico per vizi formali; 4) vizi di motivazione e violazione di legge sull'identificazione dell'imputato; 5) contestazione della sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della rapina; 6) contestazione del mancato riconoscimento della desistenza volontaria; 7) censura sulla sussistenza delle aggravanti (uso di arma e volto travisato); 8) doglianze sul trattamento sanzionatorio (pena non nei minimi edittali, mancato riconoscimento dell'art. 62 n.4 c.p. e subordinazione della sospensione condizionale a lavori non retribuiti).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo di specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p.; il secondo motivo privo di adeguato interesse perché il ricorrente non ha dimostrato il concreto pregiudizio derivante dalla tardiva traduzione; gli altri sei motivi sono stati considerati meri rilievi di merito, già adeguatamente motivati e resistiti dalla sentenza impugnata. La Corte ha richiamato l'istruttoria di merito (dichiarazioni della persona offesa, immagini di videosorveglianza, impronte, ritrovamento di indumenti e calzature) come compendio probatorio solido che conferma la responsabilità; ha escluso la desistenza volontaria per mancanza di libera scelta di abbandonare l'azione delittuosa; ha riconosciuto l'aggravante del travisamento anche in caso di mascherina prevista per COVID; ha ritenuto congrua la dosimetria della pena e legittima la subordinazione della sospensione condizionale all'esecuzione di lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 165 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende come sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Riferimento all'elemento della tentata o partecipazione al reato in combinazione con l'art. 628 c.p.; la Corte riconosce la sussistenza dell'elemento soggettivo rilevante per la rapina.
Norma sulla rapina; la Corte ha ritenuto integrati gli estremi del delitto e le aggravanti previste dallo stesso articolo (uso dell'arma, travisamento).
art. 628, comma terzo, n. 1) cod. pen.
Interpretata nel senso che la parziale copertura del volto (anche con mascherina) può integrare l'aggravante del travisamento quando sia funzionale al compimento del reato e ostacoli il riconoscimento.
art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiede che i motivi di cassazione contengano specifica pertinenza censoria; la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per la mancanza di tale specificità.
Riferimento all'impiego di accertamenti tecnici da parte dell'Ufficio inquirente; la Corte ha ritenuto non censurabile l'elaborato peritale nel contesto del rito premiale, in cui le garanzie specifiche per accertamenti irripetibili non trovano spazio per essere contestate in cassazione.
Circostanza invocata dal ricorrente (probabile attenuante o circostanza di minor rilevanza); la Corte ha ritenuto che non sia stata adeguatamente dimostrata o che, in ogni caso, non prevalesse sulle aggravanti e sul quadro complessivo.
Richiamato in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di lavori di pubblica utilità; la Corte territoriale ha applicato tale norma come base per la condizione imposta.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere specifici e pertinenti: censure vaghe o telegrafiche sono inammissibili ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- Per impugnare nullità procedurali dovute a traduzioni o comunicazioni in altra lingua è necessario dimostrare un concreto e attuale pregiudizio sulle strategie difensive; la mera lamentela generica sulla tardività non è sufficiente.
- La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione libera delle prove di merito: se la motivazione di merito è logica e coerente, i rilievi che chiedono una diversa valutazione probatoria sono di regola inammissibili.
- Dichiarazioni rese al consulente tecnico del PM e perizie rese nell'ambito di riti premiali possono risultare difficilmente contestabili in cassazione, soprattutto se la disciplina del rito ha limitato le forme di impugnazione di quegli atti.
- La desistenza volontaria è riconosciuta solo quando la rinuncia derivi da una libera e autonoma scelta dell'agente; la rinuncia dovuta a rischi sopravvenuti od ostacoli imprevisti non integra la desistenza volontaria.
- L'uso di una mascherina può configurare l'aggravante del travisamento se la copertura del volto è funzionale all'adozione di misure idonee a rendere difficoltoso il riconoscimento del responsabile, anche se la mascherina è conforme a prescrizioni sanitarie.
- Prove materiali (videosorveglianza, impronte papillari, ritrovamento di indumenti/oggetti collegabili all'azione) costituiscono un compendio probatorio solido e difficilmente ribaltabile in sede di legittimità.
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