Cassazione Penale, Sentenza n. 22005/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza relativo a un procedimento di esecuzione promosso da Scianna Giovanni (domanda del 4.11.2024) volto alla revoca dell'ordine di demolizione di un immobile, originato da sentenza della Sezione Distaccata di Bagheria della Pretura Circondariale di Palermo del 13.10.1992, divenuta irrevocabile il 29.10.1993. A seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie (d.lgs. n.155/2012) il territorio di Bagheria è ricompreso nella giurisdizione del Tribunale di Termini Imerese. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 9.12.2024, aveva declinato la competenza trasmettendo gli atti a Termini Imerese; il Tribunale di Termini Imerese, con ordinanza del 23.12.2024, ha sollevato conflitto negativo sostenendo che la competenza dovesse spettare al Tribunale di Palermo sulla base delle disposizioni transitorie del d.lgs. n.155/2012 e del principio per cui l'esecuzione è fase del procedimento originario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il conflitto negativo sussistente e lo ha risolto attribuendo la competenza al Tribunale di Termini Imerese. Il Collegio ha ritenuto che la sentenza di condanna era divenuta irrevocabile il 29.10.1993, quindi molti anni prima della revisione delle circoscrizioni; non può parlarsi di procedimento "pendente" alla data di entrata in vigore del d.lgs. n.155/2012. L'incidente di esecuzione è considerato un nuovo procedimento autonomo, la cui competenza territoriale va individuata secondo la giurisdizione vigente al momento della domanda (art. 665 c.p.p. adattato alla fattispecie), pertanto spettante al Tribunale nel cui territorio ricade il luogo del fatto (oggi Termini Imerese). Gli atti sono stati ordinati trasmessi al Tribunale di Termini Imerese.
Norme richiamate
d.lgs. n.155 del 7 settembre 2012
Disciplina la revisione delle circoscrizioni giudiziarie; le disposizioni transitorie tengono conto dei procedimenti "pendenti" alla data di entrata in vigore, ma non si applicano se il giudicato si è formato anteriormente alla riforma.
art. 665 cod. proc. pen.
Norma di carattere generale sulla competenza territoriale da applicare e adattare al caso di riassegnazione territoriale: l'incidente di esecuzione, essendo un nuovo procedimento, va trattato dal giudice territorialmente competente al momento della domanda.
Sez. IV, sent. n. 35910 del 14.9.2021 (giurisprudenza)
La decisione di merito si pone in dissenso rispetto a quella pronuncia, ritenendo invece che l'incidente di esecuzione costituisca un nuovo procedimento e non possa essere qualificato come "pendente" alla data della riforma territoriale.
Massime di principio
- Se la sentenza è divenuta irrevocabile prima della riforma delle circoscrizioni giudiziarie, non si può considerare il procedimento cognitivo come "pendente" alla data della riforma; l'incidente di esecuzione si configura come nuovo procedimento.
- La competenza territoriale per l'incidente di esecuzione va individuata in base alla circoscrizione vigente al momento della domanda di esecuzione: si applica la competenza del Tribunale che attualmente include il territorio dove è stato commesso il fatto o dove ricade l'immobile.
- Le disposizioni transitorie del d.lgs. n.155/2012 tutelano i procedimenti effettivamente pendenti alla data di entrata in vigore; non operano per giudicati formatisi anteriormente.
- In presenza di riorganizzazioni territoriali, adattare l'art. 665 c.p.p. consente di risolvere la questione di competenza facendo prevalere il principio di prossimità della risposta giurisdizionale al luogo del fatto.
- Verificare sempre la data di irrevocabilità della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della riforma e distinguere tra prosecuzione di un procedimento pendente e apertura di un nuovo incidente di esecuzione; la qualificazione influenza direttamente la competenza territoriale.
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