Cassazione Civile, Ordinanza n. 06268/2025 del 09/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento per crediti tributari di modesto importo, impugnata dal contribuente davanti al giudice tributario provinciale, che aveva accolto il ricorso. In appello, il contribuente lamentava che la sentenza di primo grado avesse regolato erroneamente le spese con la formula 'nulla per le spese', ritenuta o omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese oppure compensazione implicita senza adeguata base motivazionale, nonostante la soccombenza dell’ente pubblico. La commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello e condannato la Regione al pagamento delle spese di entrambi i gradi, ma aveva liquidato importi molto bassi e in forma onnicomprensiva. In Cassazione il ricorrente deduceva violazione dell’art. 4 del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 37/2018, e dell’art. 15 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice di merito aveva liquidato somme inferiori ai valori minimi consentiti dai parametri e senza distinguere le fasi del giudizio, in contrasto con il regime parametrico vigente per le liquidazioni successive all’entrata in vigore della modifica regolamentare.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per le liquidazioni dei compensi professionali e delle spese di lite effettuate secondo il d.m. 55/2014 nel testo modificato dal d.m. 37/2018, non è consentito al giudice scendere al di sotto dei valori minimi inderogabili fissati dai parametri, né liquidare importi simbolici o comunque inferiori al minimo consentito. Ha inoltre ribadito che la liquidazione deve essere articolata secondo le fasi processuali e non può essere effettuata in modo meramente omnicomprensivo in contrasto con il sistema tabellare. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro per censurare una possibile omissione di pronuncia sulle spese
richiamato sia per la regolazione delle spese nel processo tributario sia come norma violata nella liquidazione contestata
art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
nel testo modificato dal d.m. 37/2018, impone di liquidare il compenso in base ai valori medi tabellari con limiti massimi di aumento e minimi di riduzione non oltre il 50%
ha modificato i parametri di liquidazione introducendo un limite minimo inderogabile di riduzione rispetto ai valori medi
richiamato per l’applicabilità del testo novellato alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore
attribuisce al decreto ministeriale l’aggiornamento periodico dei parametri medi dei compensi professionali
evocato in relazione ai criteri di trasparenza nella determinazione dei compensi
art. 101 TFUE
esaminato per escludere che i minimi tariffari fissati da fonte pubblica siano incompatibili con la disciplina euro-unitaria della concorrenza
art. 4, paragrafo 3, TUE
richiamato in combinato con l’art. 101 TFUE nel vaglio eurounitario dei minimi tariffari
art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE
richiamato per affermare la non discriminazione e la portata generale dei parametri
Massime di principio
- Quando la liquidazione delle spese e dei compensi professionali avviene secondo il d.m. 55/2014 nel testo modificato dal d.m. 37/2018, il giudice non può scendere al di sotto della soglia minima di riduzione consentita rispetto ai valori medi tabellari.
- La disciplina parametrica vigente mira a limitare la discrezionalità giudiziale e a garantire uniformità, prevedibilità e trasparenza nella liquidazione dei compensi professionali.
- La liquidazione delle spese deve essere coerente con la struttura per fasi del compenso professionale; una determinazione meramente onnicomprensiva è censurabile se impedisce di verificare il rispetto dei parametri di legge.
- La previsione di minimi tariffari fissati da fonte pubblica, entro limiti ragionevoli e non discriminatori, non è di per sé incompatibile con il diritto dell’Unione in materia di concorrenza, quando risponde a obiettivi di interesse generale e sia proporzionata.
- In sede di legittimità è sindacabile la liquidazione delle spese che violi il limite minimo inderogabile dei parametri o che si ponga al di fuori del sistema normativo applicabile alle liquidazioni successive alla riforma regolamentare.
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