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Sentenza

Sentenza n. 904/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna all’erogazione di € 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del valore annuo di € 500,00 per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e aveva condannato il Ministero all’erogazione complessiva di € 2.500,00 tramite la Carta. La sentenza era stata notificata al Ministero il 7 gennaio 2025, era passata in giudicato ed era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito il titolo, la ricorrente ha chiesto l’attivazione della Carta con l’accredito della somma riconosciuta e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata validamente notificata presso il domicilio digitale dell’amministrazione quale titolo esecutivo e risultava inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi € 2.500,00. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di proporre l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza definito dal TAR.

  • art. 479 c.p.c.

    La notificazione della sentenza presso il domicilio digitale dell’amministrazione è idonea ai fini dell’esecuzione; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Riconosce la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato resa dal giudice ordinario, quando il titolo imponga all’amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • Ai fini dell’ottemperanza, costituiscono presupposti sufficienti la definitività del titolo giudiziale, la sua valida notificazione all’amministrazione quale titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta deve adottare tutte le misure contabili e amministrative necessarie per dare effettiva esecuzione al giudicato; l’esaurimento degli stanziamenti o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all’adempimento dell’obbligo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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