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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17179/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (subappaltatore)

La controversia

La lite nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di opere viarie. Un consorzio, quale capogruppo e mandatario di un'ATI con altro consorzio, aveva ottenuto lavori e, nell'ambito dell'esecuzione, una società subappaltatrice aveva svolto parte delle opere tramite l'impresa esecutrice designata. Tra le parti era stata sottoscritta una scrittura privata con cui, in relazione alle riserve iscritte nella contabilità dell'appalto e alle somme eventualmente riconosciute all'ATI a seguito della controversia con il Comune appaltante, alla subappaltatrice sarebbe spettato il 40% di quanto recuperato. Poiché il Comune aveva poi transatto la lite e corrisposto all'ATI due tranche di pagamento, la subappaltatrice ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo per la quota relativa alla prima tranche, e poi anche per la seconda. Il consorzio ha proposto opposizione e quindi appello, contestando: il difetto di propria legittimazione passiva, sostenendo che la pattuizione vincolasse solo l'ATI; la validità ed efficacia della scrittura rispetto ai terzi e l'asserita rappresentanza apparente dell'ATI da parte del soggetto che aveva sottoscritto l'accordo; l'interpretazione delle scritture private del 16.12.2011, che il ricorrente riteneva riferite a crediti diversi e non cumulabili; la ritenuta ammissibilità della domanda della subappaltatrice relativa alla seconda tranche, qualificata dal consorzio come domanda nuova e non come semplice emendatio libelli. In cassazione ha articolato otto motivi, tutti centrati su vizi processuali, giudicato interno, motivazione, interpretazione dei contratti e ammissibilità delle domande.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi con cui il consorzio censurava la legittimazione passiva, l'esistenza di un giudicato interno, la motivazione della sentenza d'appello e l'interpretazione delle scritture private. In particolare, ha osservato che il ricorrente non aveva colto la ratio decidendi sulla rappresentanza dell'ATI e che, comunque, l'impugnazione aveva riaperto la questione del potere rappresentativo; ha poi rilevato che la Corte territoriale aveva utilizzato una duplice ratio decidendi, sicché era necessario censurarle entrambe, cosa non avvenuta. Quanto alla domanda sulla seconda tranche, la Corte ha confermato che non si trattava di domanda nuova, ma di mera rideterminazione quantitativa della pretesa originaria, perché il medesimo accordo aveva già predeterminato la percentuale spettante alla subappaltatrice sulle somme transatte. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del consorzio alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso evocato dal ricorrente per denunciare violazioni di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha ritenuto molte censure inammissibili perché non attaccavano la reale ratio decidendi o proponevano rivalutazioni di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione o omessa pronuncia; la Corte non ha ravvisato la dedotta violazione.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato in tema di giudicato interno; la Corte ha escluso che si fosse formato il giudicato nel senso prospettato dal ricorrente, perché l'appello aveva riaperto la questione del potere di rappresentanza.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserito giudicato interno; la Corte ha negato la fondatezza della censura.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle questioni non riproposte; la Corte ha ritenuto che le questioni processuali fossero comunque state devolute con l'appello oppure non fossero decisive nei termini dedotti.

  • art. 37, comma 14, d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006

    Richiamato per sostenere che l'ATI non ha autonoma soggettività giuridica; la Corte ha ribadito che l'assenza di soggettività dell'ATI non esclude la rappresentanza della stessa tramite l'impresa capogruppo.

  • art. 342 c.p.c.

    Usato per contestare l'ammissibilità di specifici motivi di appello; la Corte ha confermato che alcuni motivi erano inammissibili perché non si confrontavano con le rationes della decisione impugnata.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per lamentare motivazione apparente o inesistente; la Corte ha escluso il vizio, ritenendo la motivazione della sentenza d'appello percepibile e idonea a superare il minimo costituzionale.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla nullità della sentenza per vizi motivazionali; la Corte non ha ravvisato invalidità.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per la pretesa violazione del principio di motivazione e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per dedotta lesione del contraddittorio; la Corte non ha ravvisato la violazione prospettata.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere il giudicato; la Corte ha escluso che sul punto si fosse formato il giudicato interno impeditivo della nuova valutazione in appello.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi sull'interpretazione delle scritture private; la Corte ha ritenuto che il ricorrente sollecitasse inammissibilmente una diversa lettura del merito.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato per sostenere che le clausole andassero interpretate le une per mezzo delle altre; la Corte ha giudicato la censura in larga parte fattuale e non sindacabile in cassazione.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nei motivi interpretativi; la Corte ha respinto la censura perché diretta a ottenere una rivalutazione delle clausole contrattuali.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ritenuto che la censura ruotasse in realtà attorno a una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in relazione a inferenze presuntive; la Corte ha escluso il vizio, osservando che la critica si traduceva in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per contestare la causa dei contratti scrutinati; la Corte ha respinto la doglianza perché fondata su una ricostruzione fattuale non consentita in sede di legittimità.

  • art. 1411 c.c.

    Richiamato per sostenere la revoca della stipulazione a favore del terzo; la Corte ha escluso che la censura conducesse a un errore di diritto della sentenza impugnata.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento monitorio da cui era scaturito il giudizio di opposizione.

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato quanto al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di modificare o precisare la domanda nel corso del primo grado; la Corte ha ritenuto ammissibile la richiesta relativa alla seconda tranche come mera rideterminazione quantitativa della pretesa.

  • art. 161 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul rito e sulle preclusioni, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Utilizzato dalla Corte d'appello per calcolare gli interessi sul differenziale residuo dopo la detrazione di quanto già recuperato in sede esecutiva; la Corte di cassazione non ha censurato tale applicazione.

Massime di principio

  • L'assenza di autonoma soggettività giuridica di un ATI non esclude che la capogruppo, quando agisca o sottoscriva spendendo il nome dell'associazione temporanea, possa vincolarla nei rapporti con i terzi secondo il contenuto della rappresentanza conferitale o apparentemente esercitata.
  • Quando la sentenza d'appello si fonda su una duplice ratio decidendi, ciascuna autonoma e sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle entrambe; la mancata impugnazione efficace di una sola ratio rende comunque stabile la decisione.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede che il difetto emerga dalla sentenza impugnata in sé, non dal mero confronto con elementi esterni o con una diversa lettura delle risultanze di causa.
  • Le censure in tema di interpretazione contrattuale non sono ammissibili in cassazione quando si risolvono nella richiesta di sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione ugualmente plausibile delle clausole.
  • Nel procedimento monitorio oppositivo, la domanda dell'opposto può essere modificata quantitativamente entro i limiti consentiti dal primo grado quando la pretesa resta ancorata al medesimo titolo e muta solo il quantum, senza introdurre un quid novi nella causa petendi.
  • La qualificazione di una domanda come nuova o come mera emendatio libelli dipende dal contenuto sostanziale della pretesa e dal rapporto con il titolo originario; se il credito è già predeterminato nel titolo e si chiede solo l'aggiornamento dell'importo, la domanda non è nuova.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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