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Ordinanza

Ordinanza n. 575/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia a) del provvedimento n. prot. -OMISSIS-/2024 pronunciato nei confronti del sig. -OMISSIS- dalla Guardia di Finanza – Comando Aeronavale centrale, in data -OMISSIS-2024 e notificato in data -OMISSIS-2024, con il quale è stato disposto che l’App. SC. Q.S. -OMISSIS- “perde il grado per rimozione e cessa dal rapporto di impiego per tale causa, ai sensi del combinato disposto dei richiamati artt. 867 e 923 del Codice dell’ordinamento militare, a decorrere dalla data del presente provvedimento”; b) di tutti gli atti relativi al procedimento disciplinare allo stesso sottesi, tra cui la relazione conclusiva (Prot. -OMISSIS-/2024) del -OMISSIS- presentata dall’Ufficiale Inquirente della Guardia di Finanza e il verbale del -OMISSIS-con cui la commissione di Disciplina ha ritenuto il -OMISSIS-non meritevole di conservare il grado; c) comunque di tutti gli atti istruttori sottesi al provvedimento sub a), anche non indicati nel provvedimento e mai comunicati o resi noti al ricorrente; d) di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, di contenuto ed estremi sconosciuti, posti alla base dei suddetti provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202500108

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento disciplinare di perdita del grado per rimozione e cessazione dal rapporto di impiego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Guardia di Finanza ha disposto la perdita del grado per rimozione e la cessazione dal rapporto di impiego, nonché gli atti del procedimento disciplinare, inclusi la relazione conclusiva dell’ufficiale inquirente e il verbale della Commissione di disciplina. La controversia riguarda, in particolare, l’accertamento dell’assunzione di cocaina nel periodo considerato, desunta dagli esami tossicologici effettuati dall’amministrazione. Il ricorrente ha dedotto l’erroneità dell’accertamento, producendo una sentenza assolutoria dal reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti e una relazione tossicologica del 7 marzo 2024 relativa a esami sul profilo capillare, risultati negativi per assunzione di cocaina nei quattro mesi antecedenti il prelievo. Ha inoltre sostenuto che gli esami dell’amministrazione avessero prodotto un falso positivo, in quanto non sarebbe stata considerata l’assunzione di FANS, dichiarata nella cartella clinica del pronto soccorso al momento del ricovero successivo all’incidente.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito la legittimità del provvedimento disciplinare. Preso atto della rilevanza dell’accertamento tossicologico e delle contestazioni contrapposte, ha disposto una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. per ripetere, ove possibile e in contraddittorio tra le parti, l’esame capillare sul campione conservato presso il laboratorio indicato dal consulente del ricorrente e per valutare la documentazione medica prodotta, allo scopo di stabilire se sia provata l’assunzione di cocaina nel periodo considerato, individuato nel dicembre 2023. Dopo la rinuncia della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare per carenza di specialisti in tossicologia forense, la mancata assunzione dell’incarico da parte del Direttore dell’UOC di Medicina legale - Tossicologia forense del Policlinico Gemelli e la successiva rinuncia del Policlinico Militare Celio per incompatibilità, l’incarico è stato conferito al Direttore del Dipartimento di Medicina legale del Policlinico Umberto I di Roma, con facoltà di delega. La verificazione dovrà concludersi entro 90 giorni dalla notificazione dell’ordinanza; la relazione, corredata dalla documentazione e dalla nota delle spese e dei compensi, dovrà essere depositata nei successivi 30 giorni. È stata prevista la partecipazione dei difensori del ricorrente e di un consulente medico di fiducia, previo preavviso di almeno cinque giorni. Le spese della verificazione saranno poste a carico della parte soccombente. La trattazione del merito è stata fissata per il 18 novembre 2026. L’ordinanza non contiene una decisione sulla domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 867 Codice dell'ordinamento militare

    Richiamato nel provvedimento impugnato quale base normativa della perdita del grado per rimozione.

  • art. 923 Codice dell'ordinamento militare

    Richiamato nel provvedimento impugnato quale base normativa della cessazione dal rapporto di impiego conseguente alla perdita del grado.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Utilizzati dal TAR per disporre la verificazione tecnica e disciplinarne lo svolgimento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute e degli altri dati particolari del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un provvedimento disciplinare dipende da un controverso accertamento tecnico-tossicologico, il giudice amministrativo può disporre una verificazione per acquisire una valutazione specialistica indipendente, anche mediante la ripetizione dell’esame sul campione conservato e l’esame della documentazione medica.
  • La verificazione può essere disposta in contraddittorio tra le parti, consentendo ai difensori e a un consulente tecnico di fiducia della parte interessata di partecipare alle operazioni, previo tempestivo preavviso.
  • In presenza di plurime rinunce o impedimenti degli organismi inizialmente incaricati, il giudice può conferire nuovamente l’incarico a una struttura specialistica diversa, individuando un responsabile e prevedendo la facoltà di delega a un medico della stessa unità.
  • Quando l’esito della verificazione è necessario per decidere la domanda di annullamento, il giudice può rinviare la decisione sul merito e fissare una successiva udienza di discussione dopo il deposito della relazione tecnica.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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