Cassazione Penale, Sentenza n. 21572/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione delle ordinanze del GIP del 05/03/2024, 06/03/2024 e 08/03/2024 che avevano rigettato le richieste di autorizzazione ai colloqui telefonici con la madre e con la coniuge presentate in favore di De Risi. Il ricorrente (mediante difensore) denunciava violazione degli artt. 18 e 18-ter dell'ordinamento penitenziario e dell'art. 39 del d.P.R. n. 230/2000, nonché vizio di motivazione per carenza: secondo il ricorrente i provvedimenti si sarebbero basati solo sullo stato detentivo della coniuge e su una supposta, non dimostrata, esistenza di rapporti tra la coniuge e la madre, senza individuare esigenze concrete che giustificassero la limitazione dei legami familiari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 18 ord. pen. da parte del GIP, osservando che le ordinanze erano state emesse dal giudice funzionalmente competente, previa acquisizione del parere del pubblico ministero, e corredate di motivazioni sintetiche ma idonee (in particolare per la esigenza di contenere il pericolo di inquinamento probatorio). Ha inoltre osservato che l'art. 18-ter non è pertinente alla materia dei colloqui telefonici (regola la corrispondenza epistolare e telegrafica, con diverso rimedio). Per queste ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, a rimborsare le spese ex art. 616 c.p.p. e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro tremila, determinata equitativamente.
Norme richiamate
art. 18 ordinamento penitenziario
Tutela del mantenimento dei legami con la famiglia durante la detenzione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione poiché il GIP ha motivato le limitazioni indicando esigenze concrete (es. rischio di inquinamento probatorio) che giustificano il divieto dei colloqui telefonici.
art. 18-ter ordinamento penitenziario
Disciplina della corrispondenza epistolare e telegrafica; la Corte ha ritenuto la norma non pertinente alla richiesta di colloqui telefonici e ha ricordato che prevede un diverso regime di impugnabilità (reclamabilità).
art. 39 d.P.R. n. 230 del 2000
Norma del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario richiamata in ricorso; la Corte non ha rilevato una concreta violazione nella motivazione dei provvedimenti impugnati.
art. 15 Cost.
Tutela della libertà di comunicazione; la Corte ha osservato che i provvedimenti del GIP incidono su tale libertà ma sono soggetti a limiti previsti dalla legge e possono essere impugnati in Cassazione solo per violazione di legge.
art. 111, comma 7 Cost.
La possibilità di impugnare davanti alla Corte di Cassazione le decisioni che incidono su diritti soggettivi (quali la libertà di comunicazione) è limitata al vizio di legge; la Corte ha ricordato questo limite procedurale per i ricorsi avverso le ordinanze del GIP.
Norma che dispone l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese conformemente a questa norma.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale sulla sintesi del motivo di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato sintetizzato conformemente a tale disposizione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe
Norme che disciplinano le forme di trattazione in udienza camerale (modalità straordinarie introdotte durante le proroghe); la Corte ha rilevato che il procedimento è stato trattato nelle forme previste da tali norme.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla possibilità di irrogare una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende solo se non sussiste colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non v'era motivo di ritenere che il ricorso fosse stato proposto con colpa e ha comunque disposto un versamento equitativo di euro 3.000.
Massime di principio
- Il diniego di autorizzazione a colloqui telefonici con familiari può essere giustificato da esigenze concrete (es. rischio di inquinamento probatorio) e il giudice deve indicarle in motivazione: motivazioni sintetiche ma chiare e riferibili a specifiche esigenze possono essere sufficienti.
- Le impugnazioni in Cassazione contro ordinanze del GIP che incidono su libertà di comunicazione sono ammissibili limitatamente ai vizi di legge (art. 111, comma 7 Cost.); questioni che riguardano la valutazione del merito fattuale sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non tradotte in specifiche doglianze di diritto.
- L'art. 18 ord. pen. tutela i legami familiari, ma non è assoluto: la limitazione è consentita se il giudice individua esigenze concrete e proporzionate; l'art. 18-ter, invece, riguarda la corrispondenza epistolare e telegrafica e non si applica ai colloqui telefonici.
- Per impugnare con efficacia un diniego di colloqui è utile produrre o indicare elementi che contrastino la sussistenza delle esigenze invocate (es. documentazione che escluda rapporti con terzi incriminati o che dimostri l'assenza di pericolo di inquinamento probatorio).
- Se il ricorso risulta manifestamente infondato o non affronta un effettivo vizio di diritto, la Corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente a spese processuali e ad un versamento alla Cassa delle ammende.
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