Cassazione Civile, Ordinanza n. 10026/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (associazione imprenditoriale)
La controversia
La controversia origina da una domanda proposta da una confederazione imprenditoriale per ottenere l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente causati da condotte di mala gestio imputate al presidente della confederazione e al direttore generale, nell'ambito di convenzioni stipulate con un ente terzo per attività propedeutiche e consulenze generiche. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che gravasse sull'attrice l'onere di provare in modo rigoroso l'esistenza del danno, la sua concreta entità per ciascuna condotta e il nesso causale, nonché respingendo con rinvio adesivo i motivi relativi alle attività propedeutiche, ai conflitti di interesse e agli affidamenti senza procedure competitive. In cassazione la confederazione ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, n. 4, c.p.c., in relazione al rigetto del secondo motivo di gravame; 2) analoga nullità per mancanza di motivazione sul terzo e quarto motivo di appello; 3) violazione degli artt. 1218, 1223, 2729, 1226 e 2056 c.c., sostenendo che il danno era in concreto desumibile dai fatti allegati e, comunque, quantificabile in via equitativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi. Ha affermato che la Corte d'appello aveva reso una motivazione solo apparente: si era limitata a trascrivere la decisione di primo grado e a richiamare in modo acritico principi sull'onere della prova, senza confrontarsi con la censura di appello che lamentava la valutazione frammentaria delle condotte e del danno complessivamente derivante. Anche il rigetto dei motivi relativi alle attività propedeutiche, al conflitto di interessi e alla mancata selezione competitiva era stato affidato a un mero rinvio per relationem a una motivazione già tautologica. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La motivazione della sentenza deve consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; è nulla la decisione che si risolva in motivazione solo apparente o meramente assertiva.
È ammissibile il ricorso per cassazione contro la nullità della sentenza derivante da motivazione apparente.
Può denunciarsi in cassazione la violazione delle norme sostanziali che regolano responsabilità, danno e prova.
Richiamato quale norma sulla responsabilità contrattuale e sull'allocazione dell'onere di dimostrare l'inadempimento e il danno.
Il risarcimento comprende la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso.
Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova del danno e del nesso causale, se fondate su indizi gravi, precisi e concordanti.
La liquidazione equitativa è utilizzabile quando il danno sia provato nell'esistenza ma non nel preciso ammontare.
Le regole sulla liquidazione del danno aquiliano richiamano, tra l'altro, i criteri di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c.
È stata utilizzata la procedura camerale semplificata per la proposta di definizione del ricorso, poi seguita da richiesta di decisione.
La trattazione è stata fissata in adunanza camerale secondo il rito camerale introdotto dalla riforma.
La domanda di risarcimento per lite temeraria proposta da una parte in appello è stata rigettata dalla Corte territoriale; tale statuizione non risulta oggetto di cassazione decisiva nel dispositivo.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice si limiti a riportare massime o argomenti di precedenti senza calarli nella specifica fattispecie, impedendo di ricostruire la ratio decidendi.
- Il rinvio per relationem è legittimo solo se la motivazione richiamata sia a sua volta comprensibile e idonea a spiegare le ragioni della decisione; non basta un richiamo meramente adesivo a una motivazione già tautologica.
- Nel giudizio risarcitorio, il danneggiato deve provare l'esistenza del danno e il nesso causale, ma la liquidazione può avvenire in via equitativa quando il pregiudizio sia certo nell'an debeatur e non solo nel quantum.
- Quando la domanda deduce un pregiudizio derivante da una condotta complessiva, il giudice non può esigere una frammentazione artificiosa in singole voci di danno senza spiegare perché la valutazione unitaria sia giuridicamente impropria.
- Le presunzioni semplici possono essere utilizzate per inferire l'esistenza del danno e del nesso eziologico, purché il ragionamento presuntivo sia ancorato a elementi di fatto specifici e verificabili.
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