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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2624/2021 del 04/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ambrosini, ex presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca delle Marche (aprile 2009 - aprile 2012), impugnava la delibera della Banca d'Italia n. 420 del 5 agosto 2014 che gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria di euro 254.000,00 per carenze di governance, organizzazione, controlli interni e omissioni nella gestione e nel controllo del credito. Ambrosini deduceva profili di nullità e violazione del diritto di difesa, carenza probatoria da parte dell'autorità ispettiva, e questioni sostanziali relative all'obbligo di agire informati e al presunto ne bis in idem.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla presunta lesione del diritto di difesa connesse alle modalità del procedimento camerale, ha giudicato adeguata e motivata la decisione della Corte d'appello che aveva confermato gli accertamenti ispettivi della Banca d'Italia, e ha escluso l'esistenza di un precedente giudicato ostativo. La Corte ha confermato l'esistenza di colpa in capo ad Ambrosini per inattività e insufficiente controllo rispetto alla crisi patrimoniale e gestionale della Banca Marche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (liquidate in complessivi euro 7.500,00 oltre oneri) e alla eventuale integrazione del contributo unificato prevista dalla normativa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario)

    art. 144; art. 145; artt. 70 e 98 (richiamati nel contesto dell'amministrazione straordinaria)

    Art. 144: norma sanzionatoria per responsabilita' degli organi societari bancari richiamata quale fondamento delle sanzioni; Art. 145: disciplina della impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dinanzi alla Corte di appello; artt. 70 e 98: poteri dell'autorita' e amministrazione straordinaria nei casi di crisi

  • Codice di procedura civile

    art. 360, comma 1, nn. 4 e 5; art. 116; art. 132; art. 183; art. 209; art. 175; artt. 115-116; art. 702-bis e ter

    Richiamati nei motivi di cassazione per censurare vizi di motivazione, ammissibilita' delle istanze istruttorie e regole del processo camerale; la Corte ha ritenuto legittimo il procedimento camerale con principio di concentrazione e adeguata motivazione della Corte d'appello

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati rispetto al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che tali garanzie siano state rispettate nel giudizio di opposizione al provvedimento sanzionatorio

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)

    art. 6; art. 4 Protocollo 7

    Richiamata la giurisprudenza CEDU (Grande Stevens c. Italia) secondo cui, anche quando la sanzione ha natura sostanzialmente penale, il rimedio giurisdizionale pieno che assicuri il giusto processo rende compatibile la procedura amministrativa con art. 6

  • Codice civile

    art. 2381, commi 3 e 6; art. 2392; art. 2697

    Articoli sul dovere degli amministratori di agire informati e sulla responsabilita' degli organi societari; la Corte ha ritenuto applicabile l'obbligo di conoscenza e controllo anche per i consiglieri con deleghe e ha valorizzato la rilevanza probatoria degli accertamenti ispettivi

  • Legge n. 689/1981

    Richiamata in relazione all'onere della prova e alla regolamentazione delle sanzioni amministrative; la Corte ha considerato corretta l'allocazione del relativo onere nel procedimento

  • D.P.R. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis richiamato)

    Previsione sulle modalita' di versamento del contributo unificato; la sentenza rileva l'eventuale integrazione del contributo dovuto dal ricorrente

Massime di principio

  • Nei procedimenti avverso sanzioni amministrative bancarie il giudice di merito valuta le risultanze ispettive dell'autorita' di vigilanza e non procede a una rinnovazione piena dell'istruttoria tecnica se tali risultanze appaiono congrue e motivate.
  • L'onere di provare l'insussistenza delle violazioni contestate grava sul ricorrente: basta la mancata confutazione puntuale degli accertamenti ispettivi per consolidare la responsabilita'.
  • Le forme procedurali proprie del rito camerale per le opposizioni a provvedimenti sanzionatori privilegiano la concentrazione; istanze istruttorie tardive e meramente esplorative possono essere respinte senza violare il diritto di difesa.
  • Per dedurre l'esistenza di un precedente giudicato opponibile e' necessario riprodurre integralmente il testo della sentenza pretesa passata in giudicato nel ricorso di cassazione; i richiami generici ad atti processuali non sono sufficienti.
  • L'obbligo degli amministratori bancari di "agire informati" e di svolgere adeguato controllo e monitoraggio e' rigorosamente interpretato: anche i consiglieri non esecutivi devono possedere conoscenza costante del business e contribuire al governo dei rischi.
  • Le questioni di ammissibilita' e di motivazione sono valutate con attenzione dalla Corte di legittimita: una motivazione sintetica ma logico-giuridicamente congrua e fondata sulle risultanze probatorie e' in genere ritenuta sufficiente.

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