Cassazione Civile, Sentenza n. 2609/2021 del 04/02/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Veneto per la realizzazione e gestione di una centrale idroelettrica sul fiume Brenta (nel centro storico di Bassano del Grappa). In Cassazione sollevavano cinque motivi: 1) violazione dell'art. 180, comma 2, R.D. n. 1775/1933 per autorizzazione a produrre nuovi documenti dopo la fissazione dell'udienza e mancata pronuncia di inammissibilità; 2) violazione del d.lgs. n. 152/2006 e della legge regionale Veneto n. 10/1999 e carenza di motivazione dei pareri di compatibilità ambientale, in particolare rispetto ai rischi idrogeologici e alla stabilità del palazzo monumentale Cà Priuli; 3) illogicità e contraddittorietà della decisione per il breve lasso di tempo tra la convocazione e la conferenza di servizi, con mancata istruttoria e sopralluogo; 4) contraddittorietà sugli atti relativi all'eventuale innalzamento di una traversa di 30 cm.; 5) violazione degli artt. 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990 e dell'art. 9 dello Statuto regionale per mancata valutazione delle osservazioni presentate da terzi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) impugnata era decisione interlocutoria non definitiva: il TSAP aveva riservato la decisione sul primo motivo e sulle spese al giudizio definitivo, senza pronunciarsi in modo da costituire una 'separazione' tra le questioni; secondo la giurisprudenza di legittimità la sentenza interlocutoria del TSAP è impugnabile in Cassazione solo se sia stata disposta una separazione espressa o se siano state decise le spese. Conseguentemente la Cassazione non è entrata nel merito delle doglianze sostanziali (VIA, sopralluoghi, innalzamento traversa, ecc.). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di cassazione in favore di Belfiore '90 e della Regione Veneto: Euro 4.000,00 per compensi ciascuno, oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge. È stato inoltre disposto l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla legge n. 228/2012), del versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato pari all'importo dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
R.D. n. 1775/1933 (Testo Unico sulle acque)
art. 180, comma 2; art. 202
La Corte richiama l'art. 202 per affermare che le sentenze del TSAP interlocutorie, che non definiscono il giudizio e non dispongono separazione espressa né decidono le spese, non sono impugnabili in Cassazione. L'art. 180 è menzionato dai ricorrenti in relazione alla produzione di documenti, ma la Cassazione non ha esaminato il merito dell'eccezione per inammissibilità procedurale essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
D.Lgs. n. 152/2006 (Norme ambientali e VIA)
I ricorrenti invocavano violazioni delle norme ambientali e della valutazione di impatto ambientale; il TSAP aveva ritenuto i pareri di compatibilità ambientale congruamente motivati e nell'ambito dell'ampia discrezionalità tecnica propria della VIA. La Cassazione non ha invece esaminato il merito per l'inammissibilità del ricorso.
Legge Regionale Veneto n. 10/1999
Richiamata dai ricorrenti in relazione ai criteri regionali di valutazione ambientale e paesaggistica; il TSAP aveva ritenuto conformi i pareri regionali, decisione non sindacata in Cassazione a causa dell'inammissibilità.
Legge n. 241/1990
I ricorrenti contestavano il mancato esame delle osservazioni presentate ai sensi della legge sull'accesso e partecipazione; il TSAP osservò che non sussisteva obbligo di risposta puntuale della PA alle osservazioni di soggetti terzi, considerandole contributi non vincolanti. Anche su questo punto la Cassazione non si è pronunciata nel merito.
Statuto della Regione Veneto
Invocato dai ricorrenti in tema di partecipazione e tutela regionale; il TSAP non ha rilevato violazioni e la Cassazione non ha esaminato il merito per inammissibilità.
D.P.R. n. 115/2002
art. 13 comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)
Norma richiamata dalla Corte per disporre l'obbligo, a carico dei ricorrenti, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari all'importo dovuto per il ricorso, in ragione delle modifiche normative sui contributi processuali.
Massime di principio
- Avverso decisioni interlocutorie del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche la Cassazione è normalmente inammissibile: è necessario attendere la decisione definitiva a meno che il TSAP non abbia disposto espressamente la separazione delle questioni o abbia pronunciato la decisione sulle spese.
- Se si contestano omissioni istruttorie (mancato sopralluogo, tempo ristretto tra atti) occorre assicurarsi che tali censure siano valutate nella decisione definitiva; altrimenti la censura può risultare inammissibile in sede di legittimità.
- Le valutazioni tecniche e i pareri di VIA, nelle materie di competenza, godono di ampia discrezionalità tecnica: per ottenere l'annullamento bisogna dimostrare la manifesta illogicità, mancata istruttoria o palese carenza motivazionale dei pareri.
- La PA non è sempre obbligata a fornire replica puntuale e motivata a tutte le osservazioni di terzi; occorre distinguere tra osservazioni partecipative e atti formali di parte che impongono una motivazione specifica.
- Le questioni processuali relative a produzioni documentali tardive devono essere tempestivamente eccepite e valorizzate nel giudizio; l'ottenimento di autorizzazioni alla produzione dopo la fissazione dell'udienza può essere impugnato, ma la valutazione può rimanere inutile se la sentenza impugnata è interlocutoria e la Cassazione la dichiara inammissibile.
- Valutare il rischio di condanna alle spese e agli oneri aggiuntivi (contributo unificato supplementare) quando si propone ricorso in Cassazione: se il ricorso viene dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di contributi aggiuntivi.
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