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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2606/2021 del 04/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione del CNF che aveva accolto il reclamo elettorale proposto da Gabrielli ritenendo l'avv. Picciocchi incandidabile/ineleggibile perché componente della Commissione dell'esame di Stato (nomina esercitata per le prove di dicembre 2018 e carica cessata il 10 gennaio 2019). Il CNF aveva ritenuto applicabile l'art. 47 della L. 247/2012 che vieta l'elezione alle tornate immediatamente successive alla cessazione dell'incarico, disponendo la decadenza del Picciocchi e il subentro del primo dei non eletti. Picciocchi ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) che l'art. 47 era stato abrogato o reso non applicabile dalla L. 113/2017, (ii) che la condizione di ineleggibilità non si sarebbe concretizzata perché non aveva esercitato funzioni rilevanti dopo le dimissioni, (iii) difetto di interesse del reclamante Gabrielli e vizi di notificazione/contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse l'istanza di sospensione dell'esecutorieta'. Sul merito ha concluso che l'art. 47 L. 247/2012 non è stato abrogato dalla L. 113/2017 e che la causa di ineleggibilità prevista dal comma 6 dell'art. 47 si integra con la semplice assunzione della carica di componente della Commissione d'esame, indipendentemente dall'effettivo esercizio. Ha altresì confermato la legittimazione a proporre reclamo di qualsiasi avvocato iscritto e la validità della notificazione via PEC ai fini del contraddittorio nel reclamo elettorale. Conseguenza: rigetto del ricorso, conferma della decadenza del Picciocchi e applicazione della disciplina del subentro (art. 16 L. 113/2017). Non è stata statuibile una pronuncia sulle spese processuali per l'assenza di parte resistente; rilevata l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, d.p.r. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 47

    Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine ... nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto

    La Sezione ha ritenuto che la condizione di ineleggibilita' si configura con la mera assunzione della carica di commissario d'esame e perdura fino alle elezioni immediatamente successive alla cessazione; non richiede l'effettivo esercizio delle funzioni

  • Legge 7 agosto 2017, n. 113 (disciplina elettorale forense), artt. 8, 16, 18

    art. 8 disciplina le candidature individuali; art. 16 disciplina il subentro; art. 18 indica le disposizioni della L. 247/2012 abrogate

    La L. 113/2017 non ha abrogato espressamente l'art. 47: l'abrogazione e' limitata alle disposizioni che il legislatore ha indicato. L'art. 16 e' stato ritenuto applicabile per il subentro del primo non eletto

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 28, comma 12

    Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione

    La legittimazione a proporre reclamo elettorale spetta a qualsiasi avvocato iscritto, in quanto titolare di un interesse diretto al regolare svolgimento della competizione

  • Regio Decreto 13 febbraio 1934, n. 37, art. 59

    norma richiamata con riferimento alle forme di notificazione nei procedimenti disciplinari

    La Corte ha osservato che l'art. 59 riguarda solo i procedimenti disciplinari; nel reclamo elettorale la notifica via PEC e' adeguata a garantire il contraddittorio

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1‑quater

    La sentenza conclude richiamando l'art. 13, c.1‑quater, come parametro applicabile nella decisione (riferimento a profili di disciplina delle spese o benefici processuali)

  • Ordinanza Sezioni Unite n. 6967 del 2017

    Confermato il principio che l'istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento CNF puo' essere contenuta nel ricorso alle Sezioni Unite se ha autonoma motivazione e carattere cautelare

  • Ordinanza Sezioni Unite n. 27769 del 2020

    Citata come precedente che ha escluso il sospetto di incostituzionalita' dell'art. 47, comma 6, nella medesima interpretazione

Massime di principio

  • La causa di ineleggibilita' derivante dalla qualita' di componente di commissione d'esame si considera integrata con la semplice nomina/assunzione della carica e si estende alle elezioni immediatamente successive alla cessazione, indipendentemente dall'effettivo esercizio delle funzioni
  • Una nuova normativa elettorale non abroga disposizioni anteriori se non lo fa espressamente o per chiara incompatibilita'; l'abrogazione implicita non deve essere presunta quando la legge nuova non disciplina specificamente l'istituto
  • Ogni avvocato iscritto ha legittimazione attiva a proporre reclamo elettorale avverso i risultati; non e' necessario essere candidati o potenzialmente beneficiari diretti dell'elezione
  • La notifica via PEC, debitamente attestata, e' idonea a garantire il contraddittorio nei reclami elettorali davanti al CNF; le forme previste per i procedimenti disciplinari non sono automaticamente applicabili
  • La decadenza del candidato per ineleggibilita' puo' colpire solo il singolo eletto senza compromettere la validita' dell'intero procedimento elettorale; segue il subentro del primo non eletto quando previsto dalla legge
  • Le istanze cautelari (es. sospensione dell'esecutorieta') possono essere proposte alle Sezioni Unite nella forma del ricorso, purché abbiano autonoma motivazione e carattere cautelare

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