Cassazione Civile, Sentenza n. 2610/2021 del 04/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza n. 16/2020 della Sezione disciplinare del CSM, depositata il 23 gennaio 2020, che aveva assolto una magistrata dall’incolpazione relativa alla gestione del procedimento penale n. 181/2015 mod. 44, concernente un omicidio colposo. Alla magistrata era contestato di non avere iscritto nel registro delle notizie di reato i nominativi dei funzionari provinciali indicati in un’informativa del Corpo forestale dell’8 maggio 2015 e di avere mantenuto il fascicolo a carico di ignoti senza svolgere indagini, pur chiedendo due proroghe, l’8 settembre 2015 e il 10 marzo 2016, sino alla richiesta di archiviazione del 13 luglio 2016. La contestazione disciplinare collegava tale condotta anche al vantaggio derivato al funzionario poi imputato, nei cui confronti il Tribunale di Pesaro, con sentenza del 3 luglio 2018 divenuta irrevocabile, aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La Sezione disciplinare aveva escluso sia la grave e inescusabile violazione di legge relativa all’iscrizione, ritenendo che non vi fosse automatismo e che la scelta fosse processuale, sia la violazione dei doveri di correttezza e diligenza idonea a procurare un indebito vantaggio. Con l’unico motivo, il Procuratore Generale ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 109/2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a) e g), nonché mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. Ha censurato in particolare l’omesso esame dell’autonoma contestazione di inerzia investigativa protratta per circa quattordici mesi, dall’8 maggio 2015 al 13 luglio 2016, e la contraddizione tra la dichiarata convinzione che non sussistessero i presupposti per iscrivere i nominativi e le due richieste di proroga, nonché il mancato collegamento tra tale inerzia e la successiva prescrizione.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente respinto la richiesta di rimessione in termini per formulare l’istanza di discussione orale, perché le ragioni addotte (periodo di pubblicazione della legge ed esiguità del termine) integravano difficoltà, non una causa non imputabile assoluta. Hanno inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020, rispetto all’art. 24 Cost., rilevando la finalità di tutela della salute nell’emergenza sanitaria e la permanenza della possibilità di depositare memorie. Nel merito, il ricorso è stato accolto: la violazione del dovere di iscrizione di cui all’art. 335 c.p.p. e la violazione dei doveri di correttezza e diligenza prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 109/2006 sono fattispecie autonome, non in rapporto di specialità, e possono concorrere formalmente. La Sezione disciplinare non poteva quindi desumere automaticamente dall’esclusione dell’illecito relativo all’iscrizione anche l’insussistenza dell’illecito relativo alla prolungata inerzia, senza valutarne autonomamente la rilevanza. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del CSM per nuovo esame. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020
In mancanza della semplice richiesta di discussione orale della causa, che consente alle parti di partecipare alla discussione nell’udienza ex art. 379 c.p.c., l’esercizio del diritto di difesa non viene comunque ostacolato del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, neppure nel giudizio di impugnazione in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, secondo il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, giacchè, dopo che il procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria e da questa inviato ai difensori, essi possono poi depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
La trattazione cartolare e il termine previsto per chiedere la discussione orale non ledono di per sé il diritto di difesa, poiché resta possibile depositare memorie dopo la comunicazione delle conclusioni del Procuratore Generale.
art. 153, comma 2, c.p.c.
L’istituto previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, nè tantomeno una mera difficoltà (Cass. Sez. U, 04/12/2020, n. 27773).
La rimessione in termini richiede un impedimento assoluto e non imputabile; non basta che il rispetto del termine sia stato reso più difficile dalle circostanze.
art. 24 Cost.
In mancanza della semplice richiesta di discussione orale della causa, che consente alle parti di partecipare alla discussione nell’udienza ex art. 379 c.p.c., l’esercizio del diritto di difesa non viene comunque ostacolato del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, neppure nel giudizio di impugnazione in tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, secondo il disposto del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24, giacchè, dopo che il procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate con atto spedito alla cancelleria e da questa inviato ai difensori, essi possono poi depositare memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
La disciplina processuale esaminata non viola il diritto di difesa quando, pur sostituendo la discussione orale con la trattazione cartolare salvo tempestiva richiesta, consente alle parti di conoscere le conclusioni del Procuratore Generale e di depositare memorie.
art. 335 c.p.p.
Dunque, l’iscrizione immediata nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p., costituisce adempimento per il quale non sussiste alcun margine di discrezionalità, ma stabilire se gli elementi raccolti in sede di indagine siano o meno sufficienti ad imporre l’inserimento del nominativo dell’indagato nel registro medesimo postula un apprezzamento di merito, spettante alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ed insindacabile nel giudizio di cassazione ove sorretto da motivazione congrua.
L’obbligo di iscrizione sorge quando sia acquisita una notizia oggettivamente idonea a configurare un fatto come reato, non in presenza di un sospetto generico o personale. L’iscrizione, una volta integrato tale presupposto, è doverosa; la valutazione della sufficienza degli elementi compete alla Sezione disciplinare ed è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.
art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 109/2006
Ora, le fattispecie disciplinari previste del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g), non sono tra loro in rapporto di specialità, delineando la prima un illecito di evento derivante dalla violazione dei doveri primari incombenti sul magistrato, ed invece caratterizzandosi la seconda come illecito di pura condotta connotata dall’elemento psicologico.
L’illecito per grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile è autonomo rispetto a quello previsto dalla lettera a); le due fattispecie non sono in rapporto di specialità.
art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 109/2006
Ora, le fattispecie disciplinari previste del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a) e g), non sono tra loro in rapporto di specialità, delineando la prima un illecito di evento derivante dalla violazione dei doveri primari incombenti sul magistrato, ed invece caratterizzandosi la seconda come illecito di pura condotta connotata dall’elemento psicologico. Ne consegue che, quando un unico comportamento del magistrato ricada nella sfera di applicazione di entrambe le norme, ricorre un’ipotesi di concorso formale di illeciti disciplinari, tutti astrattamente sanzionabili (Cass. Sez. U., 11/03/2013, n. 5943; Cass. Sez. U., 22/04/2013, n. 9691).
La violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona, quando cagiona ingiusto danno o indebito vantaggio, configura un illecito di evento autonomo. Può concorrere formalmente con l’illecito di cui alla lettera g), sicché l’esclusione di quest’ultimo non esonera dall’esaminare autonomamente la condotta e l’evento contestati ai sensi della lettera a).
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Sussiste, allora, il vizio di mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (operante a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24), della impugnata sentenza della Sezione Disciplinare, avendo essa desunto dall’esclusione dalla configurabilità dell’illecito del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, comma 1, lett. g), per l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 335 c.p.p., l’automatica insussistenza altresì della integrazione dell’illecito disciplinare di violazione dei doveri di correttezza e diligenza, agli effetti dell’art. 2, comma 1, cit., lett. a), senza provvedere ad alcun apprezzamento sulla contestata assoluta assenza di qualsiasi attività investigativa del magistrato dall’8 maggio 2015 al 13 luglio 2016, individuata in sede di incolpazione come distinto comportamento connotato da scarso impegno, autonomo rispetto alla omessa iscrizione e potenzialmente idoneo a compromettere il prestigio e la credibilità dell’ordine giudiziario (arg. da Cass. Sez. U., 21/09/2006, n. 20505).
È viziata per mancanza di motivazione la decisione disciplinare che, escluso un illecito relativo all’iscrizione, dichiari automaticamente insussistente un distinto addebito fondato sull’inerzia investigativa, senza valutare quest’ultima autonomamente.
art. 24 D.Lgs. n. 109/2006
Sussiste, allora, il vizio di mancanza della motivazione, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (operante a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 24), della impugnata sentenza della Sezione Disciplinare, avendo essa desunto dall’esclusione dalla configurabilità dell’illecito del D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 2, comma 1, lett. g), per l’inadempimento dell’obbligo di cui all’art. 335 c.p.p., l’automatica insussistenza altresì della integrazione dell’illecito disciplinare di violazione dei doveri di correttezza e diligenza, agli effetti dell’art. 2, comma 1, cit., lett. a), senza provvedere ad alcun apprezzamento sulla contestata assoluta assenza di qualsiasi attività investigativa del magistrato dall’8 maggio 2015 al 13 luglio 2016, individuata in sede di incolpazione come distinto comportamento connotato da scarso impegno, autonomo rispetto alla omessa iscrizione e potenzialmente idoneo a compromettere il prestigio e la credibilità dell’ordine giudiziario (arg. da Cass. Sez. U., 21/09/2006, n. 20505).
La norma rende applicabile al giudizio disciplinare dei magistrati il motivo di ricorso per cassazione relativo alla mancanza di motivazione previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Massime di principio
- L’obbligo del pubblico ministero di iscrivere una notizia di reato sorge quando gli elementi acquisiti sono oggettivamente idonei a configurare un fatto come riconducibile a una fattispecie penale; non è sufficiente un sospetto generico o personale. La valutazione sulla sufficienza degli elementi spetta alla Sezione disciplinare ed è sindacabile in cassazione solo in presenza di motivazione non congrua.
- Gli illeciti disciplinari fondati, rispettivamente, sulla grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile e sulla violazione dei doveri del magistrato che arrechi ingiusto danno o indebito vantaggio sono autonomi e non in rapporto di specialità; se la condotta ricade in entrambe le fattispecie, può configurarsi concorso formale.
- L’esclusione dell’illecito disciplinare relativo all’omessa iscrizione non comporta automaticamente l’esclusione dell’illecito relativo alla violazione dei doveri di correttezza e diligenza: l’eventuale distinta inerzia nell’attività investigativa deve essere esaminata autonomamente, anche quanto alla sua idoneità a cagionare un ingiusto danno o un indebito vantaggio.
- La rimessione in termini presuppone una causa non imputabile che integri un impedimento assoluto; una difficoltà, anche legata all’esiguità del termine o al momento di pubblicazione della norma, non è sufficiente.
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