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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2603/2021 del 04/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva accolto il reclamo di Barbanera e annullato le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Siena. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la decisione del CNF di escludere l'ineleggibilità di Barbanera in base al divieto dei due mandati consecutivi previsto dall'art. 3, comma terzo, legge n. 113/2017, in relazione alla soppressione dell'Ordine di Montepulciano e all'accorpamento degli iscritti nell'albo di Siena (quindi se i mandati svolti nel Consiglio di Montepulciano debbano essere computati ai fini del divieto per le elezioni nel Consiglio di Siena). Altri motivi riguardavano la giurisdizione del CNF sul contenzioso elettorale e l'interpretazione delle norme sull'accorpamento/successione degli enti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la censura relativa al difetto di giurisdizione del CNF e ha esaminato nel merito l'operatività del divieto di terzo mandato consecutivo. Ha stabilito che il divieto previsto dall'art. 3, comma terzo, legge n. 113/2017 opera anche quando un ordine forense è soppresso e i suoi iscritti vengono trasferiti nell'albo di altro ordine: la valutazione rilevante è il legame con il corpo elettorale (e il potenziale influsso sulla par condicio e sulla correttezza della competizione), non la mera qualificazione della successione giuridica tra enti. Ne è conseguito che la sentenza impugnata del CNF (che aveva escluso l'ineleggibilità) è stata cassata e la causa rinviata al CNF in diversa composizione per nuovo esame, con regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 12 luglio 2017, n. 113, art. 3, comma terzo

    Stabilisce il divieto di più di due mandati consecutivi per i consiglieri dell'Ordine; la Corte interpreta la norma come applicabile anche quando i mandati sono stati svolti presso un ordine poi soppresso e i suoi iscritti trasferiti, perché la ratio è tutela della par condicio e prevenzione della cristallizzazione della rappresentanza.

  • Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, art. 11-quinquies (interpretazione autentica)

    Fornisce interpretazione autentica che tiene conto dei mandati anche se iniziati prima della riforma; conferma che ai fini del divieto si computano mandati espletati anche in epoca anteriore alla legge n. 247/2012.

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 36

    Attribuisce al Consiglio Nazionale Forense la cognizione del contenzioso relativo alle elezioni degli ordini forensi; la Corte ribadisce la competenza del CNF a giudicare anche questioni di elettorato passivo nell'ambito delle controversie elettorali ordinarie degli ordini.

  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 28, comma dodicesimo

    Richiamata nella discussione sulla competenza del CNF; la Corte interpreta tali disposizioni, insieme all'art. 36, come confermanti la giurisdizione unitaria del CNF sulle controversie elettorali degli ordini forensi.

  • Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1

    Norma sulla revisione della geografia giudiziaria che ha comportato la soppressione del Tribunale e l'accorpamento del circondario; la Corte osserva che la questione della successione giuridica tra enti non è determinante per l'operatività del divieto di ineleggibilità, che mira invece al rapporto storico con il corpo elettorale.

  • Precedenti costituzionali e di cassazione richiamati

    La Corte richiama giurisprudenza che riconosce la competenza speciale dei consigli nazionali degli ordini e le interpretazioni precedenti del divieto dei due mandati consecutivi (Sez. Un. Cass. n. 32781/2018; Corte Cost. sent. n. 173/2019) a sostegno della lettura estensiva della norma in chiave di tutela della par condicio.

Massime di principio

  • Il Consiglio Nazionale Forense ha competenza esclusiva sulle controversie elettorali degli ordini forensi, comprensive di questioni di eleggibilità ed elettorato passivo; la giurisdizione non va frammentata tra giudice ordinario e altri organi.
  • Il divieto di più di due mandati consecutivi per i consiglieri dell'ordine si applica anche quando l'avvocato ha svolto i mandati in un ordine poi soppresso e i suoi iscritti sono confluiti in un altro ordine: ciò perché la norma tutela la par condicio e mira a prevenire la cristallizzazione della rappresentanza, valutando il legame con il corpo elettorale e non la mera successione giuridica tra enti.
  • In caso di soppressione/accorpamento di ordini, non è sufficiente rilevare l'ampliamento formale del bacino elettorale per escludere l'operatività delle cause di ineleggibilità; il giudice deve valutare il rischio concreto di alterazione della parità di trattamento e di consolidamento di rendite di posizione.
  • Le analogie con la disciplina degli enti territoriali (es. rieleggibilità dei sindaci dopo fusioni) non sono automaticamente applicabili agli ordini professionali a causa della diversa natura giuridica e delle finalità normative: prudenza nell'estensione di criteri giurisprudenziali di altri settori.
  • In casi simili, per tutelare la certezza del diritto e la parità di competizione, è opportuno che le commissioni elettorali e gli organi di controllo considerino i precedenti mandati svolti dall'interessato anche in ordini soppressi quando gli iscritti del vecchio albo confluiscono in quello nuovo.

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