Cassazione Civile, Sentenza n. 2603/2021 del 04/02/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva accolto il reclamo di Barbanera e annullato le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine di Siena. I ricorrenti contestavano, tra l'altro, la decisione del CNF di escludere l'ineleggibilità di Barbanera in base al divieto dei due mandati consecutivi previsto dall'art. 3, comma terzo, legge n. 113/2017, in relazione alla soppressione dell'Ordine di Montepulciano e all'accorpamento degli iscritti nell'albo di Siena (quindi se i mandati svolti nel Consiglio di Montepulciano debbano essere computati ai fini del divieto per le elezioni nel Consiglio di Siena). Altri motivi riguardavano la giurisdizione del CNF sul contenzioso elettorale e l'interpretazione delle norme sull'accorpamento/successione degli enti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la censura relativa al difetto di giurisdizione del CNF e ha esaminato nel merito l'operatività del divieto di terzo mandato consecutivo. Ha stabilito che il divieto previsto dall'art. 3, comma terzo, legge n. 113/2017 opera anche quando un ordine forense è soppresso e i suoi iscritti vengono trasferiti nell'albo di altro ordine: la valutazione rilevante è il legame con il corpo elettorale (e il potenziale influsso sulla par condicio e sulla correttezza della competizione), non la mera qualificazione della successione giuridica tra enti. Ne è conseguito che la sentenza impugnata del CNF (che aveva escluso l'ineleggibilità) è stata cassata e la causa rinviata al CNF in diversa composizione per nuovo esame, con regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 12 luglio 2017, n. 113, art. 3, comma terzo
Stabilisce il divieto di più di due mandati consecutivi per i consiglieri dell'Ordine; la Corte interpreta la norma come applicabile anche quando i mandati sono stati svolti presso un ordine poi soppresso e i suoi iscritti trasferiti, perché la ratio è tutela della par condicio e prevenzione della cristallizzazione della rappresentanza.
Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, art. 11-quinquies (interpretazione autentica)
Fornisce interpretazione autentica che tiene conto dei mandati anche se iniziati prima della riforma; conferma che ai fini del divieto si computano mandati espletati anche in epoca anteriore alla legge n. 247/2012.
Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 36
Attribuisce al Consiglio Nazionale Forense la cognizione del contenzioso relativo alle elezioni degli ordini forensi; la Corte ribadisce la competenza del CNF a giudicare anche questioni di elettorato passivo nell'ambito delle controversie elettorali ordinarie degli ordini.
Legge 31 dicembre 2012, n. 247, art. 28, comma dodicesimo
Richiamata nella discussione sulla competenza del CNF; la Corte interpreta tali disposizioni, insieme all'art. 36, come confermanti la giurisdizione unitaria del CNF sulle controversie elettorali degli ordini forensi.
Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1
Norma sulla revisione della geografia giudiziaria che ha comportato la soppressione del Tribunale e l'accorpamento del circondario; la Corte osserva che la questione della successione giuridica tra enti non è determinante per l'operatività del divieto di ineleggibilità, che mira invece al rapporto storico con il corpo elettorale.
Precedenti costituzionali e di cassazione richiamati
La Corte richiama giurisprudenza che riconosce la competenza speciale dei consigli nazionali degli ordini e le interpretazioni precedenti del divieto dei due mandati consecutivi (Sez. Un. Cass. n. 32781/2018; Corte Cost. sent. n. 173/2019) a sostegno della lettura estensiva della norma in chiave di tutela della par condicio.
Massime di principio
- Il Consiglio Nazionale Forense ha competenza esclusiva sulle controversie elettorali degli ordini forensi, comprensive di questioni di eleggibilità ed elettorato passivo; la giurisdizione non va frammentata tra giudice ordinario e altri organi.
- Il divieto di più di due mandati consecutivi per i consiglieri dell'ordine si applica anche quando l'avvocato ha svolto i mandati in un ordine poi soppresso e i suoi iscritti sono confluiti in un altro ordine: ciò perché la norma tutela la par condicio e mira a prevenire la cristallizzazione della rappresentanza, valutando il legame con il corpo elettorale e non la mera successione giuridica tra enti.
- In caso di soppressione/accorpamento di ordini, non è sufficiente rilevare l'ampliamento formale del bacino elettorale per escludere l'operatività delle cause di ineleggibilità; il giudice deve valutare il rischio concreto di alterazione della parità di trattamento e di consolidamento di rendite di posizione.
- Le analogie con la disciplina degli enti territoriali (es. rieleggibilità dei sindaci dopo fusioni) non sono automaticamente applicabili agli ordini professionali a causa della diversa natura giuridica e delle finalità normative: prudenza nell'estensione di criteri giurisprudenziali di altri settori.
- In casi simili, per tutelare la certezza del diritto e la parità di competizione, è opportuno che le commissioni elettorali e gli organi di controllo considerino i precedenti mandati svolti dall'interessato anche in ordini soppressi quando gli iscritti del vecchio albo confluiscono in quello nuovo.
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