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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47315/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per minaccia e lesioni personali aggravate ai danni di Ambrosiano Malvasi, agente della Polizia locale. La difesa ha proposto cinque motivi: 1) mancato invio delle conclusioni scritte per aver ritenuto l'udienza di trattazione orale in assenza di indicazione sull'applicazione dell'art. 23 del d.l. n.149/2020; 2) contestazione della qualificazione giuridica della condotta come lesioni anziché una percossa; 3) mancata applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto / reazione legittima) alla luce del racconto dell'imputato; 4) errore sulla determinazione del minimo edittale per il reato di lesioni con conseguente diversa quantificazione della pena e delle attenuanti; 5) illegittima costituzione di parte civile del Comune di Pisticci.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto tutte le censure manifestamente infondate o non proponibili in sede di legittimità: 1) l'ignoranza della norma che autorizza la trattazione in camera di consiglio (art. 23 d.l. 149/2020) non giustifica il mancato deposito delle conclusioni scritte; 2) la valutazione delle prove in ordine alle lesioni è stata ritenuta coerente con la certificazione medica (prognosi di un giorno) e con il racconto della vittima; 3) i giudici di merito hanno motivatamente escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis; 4) la questione sul minimo edittale non ha dato luogo a vizio valutabile in cassazione e la Corte d'appello si è uniformata alla quantificazione del primo giudice; 5) la costituzione del Comune di Pisticci come parte civile è legittima quando sia prospettabile un danno all'immagine e il ricorrente non ha censurato il rapporto causale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare i motivi dedotti e come fondamento della declaratoria di inammissibilità e della condanna alle spese.

  • art. 23 d.l. n. 149/2020

    Consente alla corte d'appello di decidere gli appelli in camera di consiglio senza l'intervento delle parti salvo diversa richiesta; la Corte ha ritenuto che la mancata indicazione non giustifica l'inerzia della difesa e che il difensore avrebbe comunque dovuto depositare le conclusioni scritte o richiedere la trattazione orale.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali; la Corte ha ritenuto che la certificazione medica (prognosi di un giorno) fosse idonea a integrare il reato di lesioni, con le aggravanti contestate.

  • art. 585 cod. pen. in relazione all'art. 576 cod. pen.

    Richiamate nell'imputazione per configurare lesioni aggravate e minaccia in danno di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; la sentenza di merito ha confermato la sussistenza degli elementi aggravanti.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di merito ha ritenuto non applicabile la causa perché la condotta e le finalità dell'imputato non rientravano nei requisiti di particolare tenuità.

  • artt. 178, 179, 429 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione a vizi di notifica/nullità e mancata indicazione della modalità di trattazione; la Corte ha ritenuto tali censure infondate o non proponibili in sede di legittimità.

  • art. 61, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Aggravante applicata in relazione alla qualità della vittima (agente pubblico); la Corte ha confermato l'imputabilità dell'aggravante in base al contesto fattuale.

Massime di principio

  • L'ignoranza di norme emergenziali o organizzative (es. disposizioni su trattazione in camera di consiglio) non giustifica l'omesso deposito di atti processuali: il difensore deve comunque provvedere alle conclusioni scritte o chiedere espressamente la discussione orale.
  • Le valutazioni di fatto dei giudici di merito, fondate su elementi probatori concreti (es. referti medici anche con prognosi breve), sono difficili da rimettere in discussione in sede di legittimità; le censure di cassazione devono evidenziare errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione.
  • L'art. 131-bis (tenuità del fatto) ha applicazione restrittiva: bisogna dimostrare che l'evento e la personalità dell'autore rientrino chiaramente nei suoi presupposti; le condotte con finalità punitive o reiterate raramente ne beneficiano.
  • Contestazioni formali sulla determinazione della pena (minimo edittale) richiedono argomentazioni precise e dimostrazione del vizio nella determinazione del parametro di riferimento; una diversa formula motivazionale dei giudici non basta se la pena si riallaccia a una quantificazione corretta del primo grado.
  • Un ente territoriale può costituirsi parte civile per danno all'immagine anche per reati commessi da privati, purché sia prospettabile un danno concreto e sia valutabile il nesso causale; la mancata contestazione del nesso causale da parte dell'imputato indebolisce il motivo.
  • In sede di impugnazione è preferibile assumere una strategia processuale completa (deposito scritto, richieste istruttorie e argomentazioni di diritto) perché alcune questioni di merito non sono sindacabili in Cassazione se si limitano a una rilettura alternativa della prova.

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