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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2025 del 21/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Curatela impugnava l'ordinanza del 4.7.2024 che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il rigetto, da parte del giudice delegato, della richiesta di assegnazione di un termine per presentare osservazioni e contestazioni alle relazioni integrative del rendiconto finale, ex art. 43, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente deduceva la incompetenza funzionale del giudice delegato a decidere sull'opposizione e sosteneva che la questione dovesse essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione, sulla scorta della giurisprudenza prevalente che estende al procedimento di prevenzione la disciplina delle impugnazioni tipica delle procedure concorsuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, annullando senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmettendo gli atti al Tribunale di Roma in composizione collegiale per la decisione sulle doglianze. Il Collegio ha affermato che, sebbene l'art. 43 d.lgs. 159/2011 attribuisca al giudice delegato il controllo sul rendiconto, i provvedimenti del giudice delegato che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono opponibili davanti al Tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione; l'ordinanza collegiale adottata in esito a tale opposizione è impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p. Ha inoltre chiarito che l'indicazione dell'art. 667, comma 4, c.p.p. (opposizione proposta davanti allo stesso giudice) va coordinata con le peculiarità della procedura di prevenzione e non esclude la competenza del collegio per le opposizioni rilevanti.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 43, comma 3

    Disposizione che regola il deposito del rendiconto dell'amministratore giudiziario e prevede che il giudice delegato ordini il deposito in cancelleria e assegni un termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni agli interessati, al Pubblico Ministero e all'Agenzia per i beni confiscati

    La norma detta la procedura di rendiconto ma non disciplina espressamente i rimedi avverso i provvedimenti del giudice delegato; la Corte ha ritenuto che, per i provvedimenti che incidono su diritti soggettivi, l'opposizione vada proposta davanti al Tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 1

    Con il provvedimento di sequestro il Tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario, ai quali il decreto attribuisce la gestione e l'amministrazione dei sequestrati

    La norma giustifica il modello procedurale mutuato dalle procedure concorsuali e l'attribuzione di compiti al giudice delegato; ciò supporta l'esigenza di prevedere un controllo collegiale sui provvedimenti dispositivi del giudice delegato

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 40 e art. 41

    Art. 40: compiti del giudice delegato, incluse le direttive generali; Art. 41, comma 4: i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile ove non diversamente previsto

    Ribadiscono il ruolo gestionale e direttivo del giudice delegato ma, per i provvedimenti che hanno effetti dispositivi su diritti, la tutela richiede il rimedio dell'opposizione al collegio

  • codice di procedura penale, art. 667, comma 4

    Prevede che l'opposizione si propone davanti allo stesso giudice

    Pur disponendo che l'opposizione si propone davanti allo stesso giudice, la Corte ha stabilito che tale previsione va coordinata con la disciplina speciale del procedimento di prevenzione e non impedisce che le opposizioni rilevanti siano decise dal Tribunale in composizione collegiale

  • codice di procedura penale, art. 175, comma 6

    Individua nel ricorso per cassazione lo strumento di impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di rimessione in termini

    Richiamato dalla parte resistente; la Corte ha però distinto la fattispecie de qua, ritenendo che la richiesta era un'opposizione agli effetti dispositivi del giudice delegato e non una mera istanza di rimessione in termini

  • codice di procedura penale, art. 666, comma 6

    Prevede il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal collegio all'esito dell'opposizione

    Confermata come via di impugnazione ordinaria dell'ordinanza collegiale adottata dopo l'opposizione al giudice delegato

  • codice di procedura penale, art. 568

    Richiamato in tema di principio di tassatività delle impugnazioni

    La Corte utilizza il principio per spiegare che, anche se le impugnazioni contro il giudice delegato non sono tutte elencate, la giurisprudenza ha individuato l'opposizione al tribunale collegiale come rimedio compatibile per garantire controllo e doppio grado

  • richiami alla giurisprudenza di legittimità

    Più pronunce (es. Sez. 1, n. 21121/2021; Sez. 5, n. 13832/2018; Sez. 1, n. 6325/2015) che individuano l'opposizione dinanzi al Tribunale collegiale tramite incidente di esecuzione

    La Corte conferma l'orientamento consolidato che rende opponibili al collegio i provvedimenti dispositivi del giudice delegato e rende il relativo provvedimento collegiale impugnabile in Cassazione

Massime di principio

  • I provvedimenti del giudice delegato nel procedimento di prevenzione che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono opponibili davanti al Tribunale in composizione collegiale mediante incidente di esecuzione
  • L'art. 43 d.lgs. 159/2011 disciplina la fase del rendiconto ma non esclude la tutela giurisdizionale collegiale quando il provvedimento del giudice delegato ha carattere dispositvo e rilevanti effetti sui diritti
  • La previsione dell'opposizione 'davanti allo stesso giudice' (art. 667 c.p.p.) va coordinata con le peculiarità della procedura di prevenzione e non impedisce il rimedio davanti al collegio per le opposizioni importanti
  • L'ordinanza collegiale adottata all'esito dell'opposizione è impugnabile in Cassazione ai sensi dell'art. 666, comma 6, c.p.p.; pertanto chi intende contestare provvedimenti dispositivi del giudice delegato deve esperire prima l'incidente di esecuzione davanti al Tribunale collegiale
  • Se si è in una situazione analoga (rigetto da parte del giudice delegato di domande che incidono su diritti soggettivi), è opportuno proporre l'opposizione tramite incidente di esecuzione al Tribunale collegiale e, solo successivamente, valutare eventuale ricorso in Cassazione

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