Cassazione Civile, Ordinanza n. 07440/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una società di capitali poi cancellata dal registro delle imprese il 20 maggio 2015. In primo grado il ricorso della società era stato accolto; in appello l'Agenzia delle entrate aveva ottenuto riforma della decisione, poiché la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione ad agire in capo all'ex liquidatore della società estinta. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimazione attiva dell'ex liquidatore nonostante la norma preveda un differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione ai fini dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che il differimento quinquennale dell'effetto estintivo della cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, è una disposizione sostanziale applicabile nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli enti creditori indicati, e comporta che il liquidatore conservi i poteri di rappresentanza della società, anche sul piano processuale. Ne deriva che il liquidatore è legittimato a ricevere gli atti impositivi e a opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti; sono invece privi di legittimazione i soci. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nella decisione d'appello.
D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 4
La norma è qualificata come disposizione di natura sostanziale che differisce di cinque anni gli effetti dell'estinzione della società cancellata, nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, conservando al liquidatore i poteri di rappresentanza anche processuale.
L'effetto estintivo della cancellazione della società è richiamato come oggetto del differimento quinquennale previsto dalla disciplina speciale, con posticipazione degli effetti anche ai fini degli atti del contenzioso.
Massime di principio
- Quando opera il differimento quinquennale degli effetti estintivi della cancellazione della società dal registro delle imprese previsto dalla disciplina speciale tributaria, il liquidatore conserva la rappresentanza della società sia sul piano sostanziale sia su quello processuale.
- In materia di contenzioso tributario, il liquidatore della società cancellata è legittimato a ricevere la notificazione degli atti impositivi e a proporre opposizione o impugnazione, conferendo il mandato difensivo.
- Nel periodo di differimento degli effetti dell'estinzione, la legittimazione processuale non si trasferisce ai soci, i quali restano privi di titolo a rappresentare la società nei giudizi relativi a tributi o contributi.
- La norma speciale sul differimento dell'estinzione incide anche sulla validità ed efficacia degli atti del contenzioso, impedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dell'ex liquidatore quando il termine quinquennale non è decorso.
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