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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28067/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo generico e non correlato alla complessità della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 24/09/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge in relazione all'art. 99, quarto comma, c.p., contestando la ritenuta recidiva reiterata o comunque la sua applicazione; tuttavia la Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era privo di specificità, perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della decisione impugnata. I giudici di merito avevano infatti già esaminato e respinto le censure difensive, valorizzando sia il presupposto formale della presenza di plurimi precedenti, non solo per reati contro la persona ma anche contro le cose, sia il presupposto sostanziale della più accentuata capacità a delinquere dell'imputato.

Norme richiamate

  • art. 99, quarto comma, c.p.

    La norma è richiamata come oggetto della doglianza difensiva; la Corte non ne offre un'interpretazione di merito, ma rileva che la censura è generica perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul presupposto formale dei precedenti e su quello sostanziale della maggiore capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo, pur formalmente prospettando una violazione di legge, non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La deduzione della recidiva richiede una censura che si misuri con entrambi i profili valorizzati dal giudice di merito: il presupposto formale dei precedenti rilevanti e quello sostanziale della maggiore capacità a delinquere.
  • La mera riproposizione in cassazione delle doglianze già respinte in appello, senza una critica argomentata della motivazione di secondo grado, non soddisfa il requisito di specificità del ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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