Sentenza del 14/09/2016 n. 18050 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rinuncia ha fatto venir meno l'interesse della ricorrente alla decisione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in considerazione della complessità delle questioni, dell'evoluzione della giurisprudenza e del comportamento processuale della società.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione le sentenze della CTR Emilia-Romagna che avevano confermato le cartelle esattoriali relative al recupero delle esenzioni IRPEG e ILOR fruite per gli anni 1996 e 1997 ai sensi dell'art. 66, comma 14, del D.L. n. 331/1993. La controversia riguardava il mancato riconoscimento della legittimità delle esenzioni e l'inapplicabilità della regola "de minimis". Successivamente, preso atto del consolidamento di un orientamento giurisprudenziale contrario alle proprie ragioni, la società ha rinunciato al ricorso.
Norme richiamate
D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 14
La disposizione costituiva il fondamento delle esenzioni IRPEG e ILOR fruite dalla società; la legittimità di tali esenzioni e l'applicabilità della regola "de minimis" erano state contestate nei giudizi tributari.
La norma disciplina il deposito di memorie in prossimità dell'udienza; nel caso concreto la memoria è stata utilizzata dalla ricorrente per dichiarare la rinuncia al ricorso.
Principio dell'interesse ad agire e ad impugnare
L'interesse alla decisione deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione. La sua sopravvenuta mancanza comporta l'inammissibilità del ricorso.
Cass. n. 11609/2005 e Cass., Sezioni Unite, n. 25278/2006
I precedenti richiamati confermano che l'interesse processuale deve essere attuale al momento della decisione e va valutato in relazione alla domanda originariamente proposta.
Massime di principio
- Se il ricorrente rinuncia all'impugnazione e non sussiste più un interesse attuale alla decisione, il giudice può dichiarare il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia può intervenire anche dopo la proposizione del ricorso, quando l'evoluzione della giurisprudenza rende non più conveniente o utile proseguirlo.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non equivale necessariamente a una decisione di merito favorevole alla parte resistente, ma produce comunque la conclusione del giudizio senza esame della fondatezza delle censure.
- Le spese possono essere compensate quando ricorrono circostanze particolari, come la complessità della questione, il progressivo consolidamento della giurisprudenza e il comportamento processuale delle parti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 12023 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 17810 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 18007 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 18009 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 18012 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 set 2016Sentenza del 14/09/2016 n. 18023 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →