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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00220/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dei ricorrenti per concorso in rapina e tentata estorsione. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti nell'interesse di due coimputati, avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per concorso in rapina e tentata estorsione. I ricorrenti censuravano: 1) il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, assumendo violazione di legge e vizio di motivazione; 2) l'attendibilità della persona offesa e la ricostruzione dei fatti; 3) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; 5) la determinazione della pena; 6) per uno solo dei ricorrenti, il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. La Corte ha ritenuto le doglianze in gran parte dirette a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e ha ritenuto i motivi manifestamente infondati o aspecifici.

Norme richiamate

  • art. 603 c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello richiede, a seconda dell'ipotesi, la dimostrazione della necessità della prova o della manifesta superfluità/irrilevanza; nel caso di prova sopravvenuta o scoperta dopo il primo grado, occorre indicare elementi concreti che consentano di valutarne l'effettiva sopravvenienza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile solo quando le censure colpiscano la motivazione della decisione e non si risolvano in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dell'attendibilità delle fonti.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere giustificato dall'assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza non è più sufficiente da solo per la concessione della diminuente.

  • art. 133 c.p.

    La pena va determinata secondo i criteri legali, con valutazione della gravità del fatto, dell'intensità del dolo e degli altri elementi indicati dalla norma; la scelta del giudice è discrezionale se non arbitraria o illogica.

  • art. 114 c.p.

    L'attenuante del contributo di minima importanza non spetta quando il contributo dell'agente non sia marginale rispetto alla realizzazione del reato.

  • artt. 581 e 591 c.p.p.

    Il ricorso deve essere specifico e rispettare i requisiti formali; in mancanza, i motivi sono inammissibili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: il controllo riguarda la coerenza logica e giuridica della motivazione, non la mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti.
  • La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria in appello, specie dopo giudizio abbreviato non condizionato, deve essere sorretta da ragioni specifiche e concrete; istanze generiche sono legittimamente respinte.
  • La censura sull'attendibilità della persona offesa non è ammissibile in cassazione quando si traduca in una contestazione di merito priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le circostanze attenuanti generiche non sono dovute in presenza del solo dato della incensuratezza; il giudice può negarle valorizzando elementi negativi, purché la motivazione indichi i fattori ritenuti decisivi.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia davvero lievissimo, valutato anche in relazione alle conseguenze ulteriori del fatto, e non alla sola capacità economica della vittima.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da criteri legali e da motivazione non manifestamente illogica.
  • L'attenuante del contributo di minima importanza presuppone una partecipazione effettivamente marginale alla realizzazione del reato; un apporto non trascurabile esclude la sua applicazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativiTruffaRapinaEstorsione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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