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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08524/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente, cittadino tunisino in espiazione di pena, impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Ancona che non gli aveva applicato l'espulsione quale misura alternativa alla detenzione. Denunciava la violazione degli artt. 16 e 19 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente valutato i suoi rapporti familiari e personali in Italia, la prossimità della fine pena e la sua asserita assenza di pericolosità sociale. La Corte ha ritenuto le censure generiche e manifestamente infondate, osservando che l'ordinanza impugnata aveva dato conto della revoca del beneficio dell'espiazione della pena residua presso l'abitazione di un cugino, della mancanza di una disponibilità attuale ad accoglierlo, della sua irregolarità sul territorio italiano, dell'espiazione di pena inferiore a due anni, dell'assenza di convivenza con cittadini italiani, dell'assenza di condizioni di salute incompatibili con il rimpatrio e dell'insussistenza di un rischio per la vita o l'incolumità in caso di rientro nel Paese d'origine.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'espulsione come misura alternativa ex art. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998 non fosse ostacolata, nel caso concreto, da un'ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall'art. 8 CEDU, poiché il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un effettivo pregiudizio ai propri legami familiari o personali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    l'espulsione dello straniero quale misura alternativa alla detenzione non è applicabile quando si traduca in un'ingerenza vietata nella vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU; nel caso concreto tale situazione non è stata dimostrata.

  • art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    la parte ricorrente lo invocava per lamentare la mancata considerazione dei propri legami in Italia; la Corte rileva che, anche dopo l'abrogazione richiamata, resta il limite derivante dall'art. 8 CEDU.

  • art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito in l. 5 maggio 2023, n. 50

    ha abrogato l'art. 19, comma 1.1, terzo e quarto periodo, del d.lgs. 286/1998, ma ciò non elimina il controllo sulla compatibilità dell'espulsione con la vita privata e familiare tutelata dalla CEDU.

  • art. 8 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    impedisce l'espulsione se questa integra un'ingerenza nella vita privata e familiare dell'interessato; nel caso concreto la Corte esclude che tale ingerenza sia stata allegata e dimostrata.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • L'espulsione dello straniero disposta come misura alternativa alla detenzione può essere applicata quando il giudice accerti l'assenza di condizioni ostative previste dalla legge e l'assenza di una concreta lesione della vita privata e familiare protetta dall'art. 8 CEDU.
  • Il divieto di applicare l'espulsione per incompatibilità con l'art. 8 CEDU richiede un'allegazione specifica e una dimostrazione concreta dell'ingerenza nei rapporti familiari o personali; deduzioni generiche o non circostanziate sono insufficienti.
  • La prossimità della fine pena, la mancanza di pericolosità sociale o la mera esistenza di rapporti personali in Italia non sono di per sé decisive se non accompagnate da elementi concreti idonei a rendere l'espulsione lesiva della vita familiare o privata.
  • In sede di legittimità, censure che si limitano a contestare il mancato approfondimento istruttorio senza specificare quali rapporti familiari o personali siano stati incisi e in che modo risultano manifestamente infondate.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, salvo esoneri, il versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale

Testo integrale

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