Cassazione Penale, Sentenza n. 41486/2024 del 12/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che, aggravando la misura cautelare precedentemente disposta (obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria), aveva aggiunto l'obbligo di dimora con divieto di allontanamento dall'abitazione in orario notturno, contestualmente al reato previsto dall'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso per cassazione denunciava violazione del principio di adeguatezza e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse spiegato in che modo il divieto di uscire dal Comune di Roma o in determinati orari potesse prevenire la reiterazione di reati, atteso che gli episodi criminosi contestati non sarebbero stati commessi fuori dal Comune né nelle fasce orarie oggetto del divieto, e che la motivazione appariva basata su presunzioni astratte e non sulla situazione concreta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la valutazione del Tribunale fosse coerente: l'aggravamento con obbligo di dimora e divieto notturno è compatibile con il principio di gradualità delle misure cautelari e utile a rafforzare l'effetto specialpreventivo per prevenire il rischio di recidiva. La Corte ha precisato che la prognosi di reiterazione non deve riguardare necessariamente reati commessi negli stessi luoghi e orari delle condotte pregresse; è pertinente valutare le modalità e le circostanze delle condotte precedenti (le nuove segnalazioni di arresto del 27 gennaio e 22 febbraio 2024 per spaccio) per ritenere aggravate le esigenze cautelari e l'insufficienza della misura originaria. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 4
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
La norma identifica il reato per cui è stata adottata la misura cautelare (traffico/spaccio di stupefacenti). La Corte considera i fatti relativi a tale reato (nuovi arresti per spaccio) come fondamento concreto per ritenere aggravate le esigenze cautelari.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'obbligo di rifondere le spese processuali alla parte soccombente. La Corte la applica per condannare la ricorrente al pagamento delle spese a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione dell'adeguatezza di una misura cautelare personale si fonda su una prognosi di rischio di reiterazione che non è vincolata ai medesimi luoghi o orari delle condotte pregresse: il giudice può ritenere necessario un aggravamento anche se i precedenti reati non sono stati commessi negli stessi orari o in luoghi diversi dal divieto imposto.
- L'aggravamento di una misura cautelare va motivato con riferimento alle circostanze concrete e alle condotte recenti dell'indagato; segnalazioni di nuovi arresti o episodi simili possono giustificare la valutazione di insufficienza della misura originaria.
- Il principio di gradualità consente di adottare misure aggiuntive di minore intensità liberticida rispetto alla detenzione quando esse siano ritenute adeguate a rafforzare la funzione specialpreventiva e a prevenire la recidiva.
- La censura motivazionale che si limita a contestare l'assenza di reati negli stessi luoghi/orari non è decisiva se il giudice ha valutato complessivamente le condizioni soggettive e oggettive che evidenziano un aggravamento del rischio cautelare.
- Chi propone ricorso e lo perde può essere condannato al pagamento delle spese processuali; pertanto valutare la fondatezza del ricorso è anche rilevante sotto il profilo del rischio economico.
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